{"id":30734,"date":"2023-07-20T20:22:52","date_gmt":"2023-07-20T18:22:52","guid":{"rendered":"https:\/\/progettotouring.it\/radiotouring104\/?p=30734"},"modified":"2023-07-20T20:22:52","modified_gmt":"2023-07-20T18:22:52","slug":"reggina-le-pesanti-motivazioni-del-collegio-di-garanzia-del-coni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/progettotouring.it\/radiotouring104\/2023\/07\/20\/reggina-le-pesanti-motivazioni-del-collegio-di-garanzia-del-coni\/","title":{"rendered":"Reggina: le pesanti motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Il Collegio di Garanzia dello Sport \u2013 Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche<br \/>\ncomposta da Tammaro Maiello &#8211; Presidente, Aurelio Vessichelli &#8211; Relatore, Guido Cecinelli, Paola Chirulli, Monica Delsignore &#8211; Componenti ha pronunciato la seguente <strong>DECISIONE:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 60\/2023, presentato, in data 10 luglio 2023, dalla societ\u00e0 <strong>Reggina<\/strong> <strong>1914<\/strong> S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Sergio Santoro, Vittorio Elia, Paolo Rodella e prof. Enrico Lubrano, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall\u2019avv. Giancarlo Viglione della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Nicolella, Andrea Magnanelli e Paola Pezzali, e con l\u2019intervento del Brescia Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Fenoglio, Federico Fossanova, Avilio Presutti e Marco Laudani, dell\u2019AC Perugia Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall\u2019avv. Loredana Nada Elvira Giani, per l\u2019annullamento e\/o la riforma della delibera del Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 8\/A, pubblicata il 7 luglio 2023, che &#8211; sulla base del parere della <strong>CO.VI.SO.C.,<\/strong> Commissione Vigilanza Societ\u00e0 di Calcio 6 luglio 2023, prot. n. 1594\/2023 (anche esso oggetto della presente impugnazione), che ha respinto il ricorso della Reggina 1914 S.r.l. &#8211; ha deciso di non concedere alla medesima societ\u00e0 la Licenza Nazionale 2023\/2024, con conseguente non ammissione della stessa al <strong>Campionato di Serie B 2023\/2024<\/strong>, nonch\u00e9 per l\u2019annullamento della nota 30 giugno 2023, prot. n. 1484\/2023, con la quale la <strong>CO.VI.SO.C.,<\/strong> con riferimento al rilascio della Licenza Nazionale 2023-2024, ha rilevato, a carico della esponente Societ\u00e0, \u201cil mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico finanziari previsti per l&#8217;ottenimento della licenza nazionale ai fini dell&#8217;ammissione al campionato di Serie B 2023-2024, di cui al Titolo primo del Comunicato Ufficiale n. 66\/A del 9 novembre 2022, come modificato e integrato dai Comunicati Ufficiali nn. 141\/A del 14 Marzo 2023 e 169\/A del 21 Aprile 2023\u201d; nonch\u00e9 di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso e, in particolare, del richiamato Comunicato Ufficiale n. 169\/A; per l\u2019accertamento del titolo\/diritto della Societ\u00e0 Reggina a partecipare al <strong>Campionato di Serie B 2023-2024;<\/strong> nonch\u00e9 per il riconoscimento del titolo\/diritto della Societ\u00e0 Reggina al rilascio della Licenza Nazionale ed all\u2019ammissione al Campionato di Serie B 2023-2024.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Viste le difese e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell\u2019udienza del 17 luglio 2023, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, i difensori della parte ricorrente &#8211; Reggina 1914 S.r.l. &#8211; avv.ti prof. Sergio Santoro, Vittorio Elia, Paolo Rodella e prof. Enrico Lubrano; l\u2019avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; gli avv.ti Giacomo Fenoglio, Avilio Presutti e Marco Laudani, per la resistente Brescia Calcio S.p.A.; l\u2019avv. Loredana Nada Elvira Giani, per la resistente AC Perugia Calcio S.r.l., nonch\u00e9 gli avv.ti Gabriele Nicolella e Andrea Magnanelli, per la resistente LNPB; udito, nella successiva camera di consiglio tenutasi lo stesso gi orno, il relatore, avv. Aurelio Vessichelli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Premesso in fatto<\/strong><br \/>\nLa presente decisione \u00e8 redatta in forma semplificata, con una sommaria indicazione dei fatti e con una sintetica e succinta motivazione ai sensi dell\u2019art. 4, comma 3, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche (come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1736 del 23 maggio 2023). 1. Con ricorso del 10 luglio 2023, la Societ\u00e0 Reggina 1914 S.r.l. ha adito il Collegio di Garanzia, Sezione per le controversie in tema di ammissione\/iscrizione ai campionati professionistici, al fine di ottenere l\u2019annullamento, con conseguente declaratoria di riconoscimento della L<strong>icenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie B 2023\/2024:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">i) della delibera, pubblicata il 7 luglio 2023, del Consiglio Federale FIGC di cui al C.U. n. 8\/A che &#8211; sulla base del parere della CO.VI.SO.C. del 6 luglio 2023, prot. n. 1594\/2023 (anche esso oggetto di impugnazione) &#8211; ha respinto il ricorso della Reggina e ha deciso di non concedere alla medesima societ\u00e0 la Licenza Nazionale 2023\/2024, con conseguente non ammissione della<br \/>\nstessa al Campionato di Serie B 2023\/2024; ii) della nota 30 giugno 2023, prot. n. 1484\/2023, con la quale la CO.VI.SO.C., con riferimento al rilascio della Licenza Nazionale 2023-2024, ha rilevato, a carico della esponente Societ\u00e0, \u201cil mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico finanziari previsti per l&#8217;ottenimento della licenza nazionale ai fini dell&#8217;ammissione al campionato di Serie B 2023-2024, di cui al Titolo primo del Comunicato Ufficiale n. 66\/A del 9 novembre 2022, come modificato e integrato dai Comunicati Ufficiali nn. 141\/A del 14 marzo 2023 e 169\/A del 21 aprile 2023\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">1.1 \u00c8 d\u2019uopo dar conto che la vicenda per cui \u00e8 causa prende le mosse dal ricorso presentato dalla Reggina al Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria lo scorso 19 dicembre 2022 \u201cper l&#8217;omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali\u201d, ai sensi degli artt. 40 e ss., d.lgs. 12\/01\/2019, n. 14. Nell\u2019accordo di ristrutturazione erano contenute due proposte transattive formulate lo scorso 28 aprile 2023 all\u2019Agenzia delle Entrate ed <strong>all\u2019INPS<\/strong>, ai sensi dell\u2019art. 63 del citato Codice della crisi d\u2019impresa. In entrambe le proposte la <strong>Reggina<\/strong> si vincolava al pagamento dei debiti <strong>\u201centro 30 giorni dalla sentenza definitiva di omologazione di parte del Tribunale di Reggio Calabria\u201d.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il 12 giugno 2023, il Tribunale disponeva l\u2019omologa degli accordi di ristrutturazione e delle transazioni sui crediti tributari e contributivi, ritenendo, inoltre, che \u00abla disposta pronuncia di assenso alla omologa \u00e8 rivolta al mantenimento del c.d. titolo sportivo, e al diritto riconosciuto dalla FIGC (federazione calcistica di appartenenza, in seno al CONI), <strong>alla partecipazione ad un campionato di calcio professionistico\u00bb. <\/strong>Rappresenta la ricorrente che, come meglio si vedr\u00e0 infra, per effetto delle impugnazioni proposte, tra le altre, da Agenzia delle Entrate e dall\u2019INPS avverso detta sentenza di omologa (le cui udienze<br \/>\nsono fissate per il 25 settembre 2023), la statuizione del Tribunale, sebbene esecutiva, non sarebbe ancora definitiva e, quindi, non si sarebbe ancora maturato il presupposto per il pagamento, da parte della Reggina, dei debiti tributari e previdenziali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">2. Il 20 giugno 2023, la Reggina depositava, dunque, domanda per il rilascio della Licenza Nazionale per il prossimo Campionato di B.<br \/>\n2.1 Vale, altres\u00ec, precisare che il 21 giugno 2023 la FIGC emanava il C.U. 169\/A, con cui si dispone che \u201cLe societ\u00e0 che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell\u2019insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuit\u00e0 aziendale diretta, ai fini del rilascio delle Licenze Nazionali di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65\/A, 66\/A, 67\/A del 9 novembre 2022 e n. 142\/A del 15 marzo 2023 continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal Titolo I) dei citati Comunicati Ufficiali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorit\u00e0 giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le societ\u00e0 interessate dai suddetti provvedimenti devono:<br \/>\na) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all\u2019originale dei suddetti provvedimenti;<br \/>\nb) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti;<br \/>\nc) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65\/A, 66\/A, 67\/A del 9 novembre 2022 e n. 142\/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, cos\u00ec come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione n\u00e9 dalla<strong> Co.Vi.So.C., n\u00e9 dal Consiglio federale.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere a) e b), determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato professionistico di competenza 2023\/2024. Restano salve le disposizioni dei Comunicati Ufficiali n.n. 65\/A, 66\/A, 67\/A del 9 novembre 2022 e n. 142\/A del 15 marzo 2023, per l\u2019inosservanza di quanto previsto alla lettera c).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In ogni caso, la mancata concessione della Licenza Nazionale \u00e8 ricorribile ai sensi del Titolo IV) dei Comunicati Ufficiali n.n. 65\/A, 66\/A, 67\/A del 9 novembre 2022 e n. 142\/A del 15 marzo 2023\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">2.2 La CO.VI.SO.C. riscontrava la predetta domanda di ammissione significando alla <strong>Reggina<\/strong> che <em>\u201cper quanto emerso in corso d\u2019istruttoria, allo spirare del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento, codesta Societ\u00e0 non ha adempiuto l\u2019obbligo di versamento dei debiti tributari e dei debiti previdenziali di competenza fino al 31 dicembre 2022, nella misura stabilita dalla citata sentenza la quale, peraltro, almeno allo stato, non risulta ancora definitiva essendo <\/em><em>pendenti i termini per proporre reclamo\u201d. <\/em>Senonch\u00e9, la <strong>Reggina<\/strong> formulava impugnazione dinanzi alla medesima Commissione allegando, tra gli altri, il pagamento, in data 5 luglio 2023, dei debiti tributari e contributivi su di essa gravanti, in scadenza il 31 dicembre 2023, oggetto delle proposte transattive omologate dal Tribunale di Reggio Calabria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">2.3 Il 6 luglio 2023, la CO.VI.SO.C. formulava parere del seguente tenore. <em>\u201c<strong>La Co.Vi.So.C<\/strong>. &#8211;<\/em> esaminati i motivi di censura formulati &#8211; ritiene che il ricorso della Societ\u00e0 non sia meritevole di accoglimento nonostante l\u2019indubbia complessit\u00e0 della fattispecie [\u2026]. Il principale argomento sviluppato dalla Societ\u00e0 attiene alla prefigurata prevalenza delle tempistiche di pagamento fissate dalla menzionata sentenza di omologazione pronunziata da Tribunale di Reggio Calabria rispetto a quanto prefigurato dall\u2019ordinamento di settore. La<strong> Co.Vi.So.C.<\/strong> ritiene che &#8211; anche in ragione della recente giurisprudenza sportiva &#8211; tale interpretazione <strong>non possa essere accolta<\/strong>. In particolare, la circostanza che la citata sentenza di omologazione indichi un termine ad quem per l\u2019adempimento degli obblighi tributari al 31 dicembre 2022 successivo alla scadenza federale (termine peraltro &#8211; almeno per quanto consta &#8211; formulato in autonomia dalla stessa Societ\u00e0), non esclude infatti che il giudizio delibativo di questa Commissione riguardo alla sussistenza delle condizioni affinch\u00e9 l\u2019ammissione al campionato della societ\u00e0 non comportasse problemi di sorta al regolare svolgimento dello stesso (L. 81\/91), andasse necessariamente ancorato, anche per esigenze di par condicio, al 20 giugno 2023, tanto pi\u00f9 nei casi, come nella specie, in cui la Societ\u00e0 aveva comunque beneficiato di un sufficiente spazio temporale (dal 12 al 20 giugno 2023) per assolvere, nel rispetto del predetto termine, agli obblighi di pagamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Peraltro, il fatto che alla data del 20 giugno 2023 indicata nel C.U. 169\/A del 21 aprile 2023 non sia stato eseguito il relativo pagamento costituisce un profilo inequivoco su cui la stessa ricorrente non obietta alcunch\u00e9. In ragione di ci\u00f2 \u00e8 opinione della Co.Vi.So.C. come &#8211; ai fini di cui trattasi &#8211; l\u2019inadempimento non possa che dirsi sicuramente integrato. Del pari non sembra del tutto pertinente il motivo tale per cui il C.U. 169\/A del 21 aprile 2023 esplicherebbe sostanzialmente efficacia retroattiva e pertanto risulterebbe illegittimo. A tacere d\u2019altro, infatti, si evidenzia come all\u2019atto della pubblicazione del richiamato C.U. 169\/A del 21 aprile 2023 la procedura esperita ai sensi del D.Lgs. 14\/2019 era ancora in itinere come dimostrato dalla circostanza che la sentenza di omologazione \u00e8 stata depositata solo nel giugno del 2023. Irrilevanti, poi, appaiono le osservazioni della Societ\u00e0 circa il carattere non definitivo della citata sentenza del <strong>Tribunale di Reggio Calabria<\/strong> e le conseguenze che ne avrebbe tratto la<strong> Co.Vi.So.C.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Le specifiche considerazioni della ricorrente, infatti, non colgono nel segno perch\u00e9 &#8211; indipendentemente dalla intervenuta definitivit\u00e0 delta sentenza di omologazione del Tribunale di Reggio Calabria (una definitivit\u00e0 che ad oggi \u00e8 da escludersi in quanto pende ancora il termine per la procedura di reclamo) &#8211; l\u2019inadempimento degli obblighi tributari al 20 giugno 2023 \u00e8, come detto, pacifico. Ugualmente privi di pregio infine appaiono gli ulteriori motivi di censura che, in termini (solo parzialmente) alternativi ripropongono l\u2019argomento principale delta primazia delle indicazioni desumibili dalla sentenza (non definitiva) con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato l\u2019accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dalla Societ\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Si tratta, infatti, di motivi di censura elaborati sulla scorta di prospettazioni:<\/strong><br \/>\n&#8211; talvolta non perfettamente in terminis (come nell\u2019ipotesi dell\u2019improprio tentativo di comparazione con la fattispecie dell\u2019adempimento rateate previsto dal C.U. 66\/A del 9 novembre 2022; una fattispecie &#8211; quest\u2019ultima &#8211; che presuppone una situazione di rituatit\u00e0 dei pagamenti tributari seppure in forma rateale e non di certo un inadempimento come invece rilevato nella fattispecie concreta);<br \/>\n&#8211; talaltra sviluppate secondo un canone squisitamente lessicale e (ad avviso della Co.Vi.So.C.) improprio (come nell\u2019ipotesi in cui la Societ\u00e0 cerca di trarre dalla Lettera c) del C.U. 169\/A del 21 aprile 2023 elementi ermeneutici idonei a destrutturare l\u2019inequivoca formulazione lessicale della precedente lettera b) che \u00e8 L\u2019unica rilevante ai fini in esame);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; infine, inattuali ed ipotetiche (come allorquando la Societ\u00e0 sviluppa un\u2019argomentazione in termini decontestualizzati chiedendosi cosa sarebbe accaduto in caso di pronunzie giudiziali depositate in date differenti dalle uniche rilevanti ai fini delta soluzione del caso specifico).<br \/>\nDa ultimo, dato il perimetro del thema decidendum, la <strong>Co.Vi.So.C <\/strong>rappresenta come sia del tutto irrilevante ai fini decisori (in particolare ai fini dell\u2019integrazione dell\u2019inadempimento al 20 giugno 2023) la circostanza (pure rappresentata dalla Societ\u00e0 in sede di ricorso) che il pagamento del relativo quantum sarebbe avvenuto medio tempore. E ci\u00f2 (almeno) per una duplice ragione. In prima istanza perch\u00e9, allo stato, la Societ\u00e0 ha esibito solo una delega di pagamento senza che si abbia certezza dell\u2019avvenuta esecuzione della stessa. In secondo luogo, poi, il pagamento disposto &#8211; almeno per quanto si \u00e8 potuto verificare &#8211; parrebbe comunque incapiente rispetto a quanto prescritto [\u2026]\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">2.4 Il <strong>Consiglio Federale<\/strong>, con delibera del 7 luglio 2023, C.U. n. 8\/A, disponeva di non concedere alla Reggina la Licenza Nazionale ai fini dell\u2019ammissione al Campionato di Serie B 2023\/2024.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">3. La <strong>Reggina<\/strong> ha, dunque, proposto ricorso al <strong>Collegio di Garanzia,<\/strong> affidando le proprie doglianze in sei distinti motivi di ricorso, articolati in dodici punti, che possono essere cos\u00ec riassunti, anche in considerazione dei caratteri di pronuncia in forma semplificata della presente decisione. Il motivo principale di censura degli atti federali di non ammissione della <strong>Reggina al Campionato di serie B 2023\/2024<\/strong> si fonda nel ritenere che &#8211; nel solco del principio di autonomia nei rapporti<br \/>\ntra giustizia statale e ordinamento sportivo, salvo i casi c.d. di rilevanza delle situazioni giuridiche soggettive connesse con l\u2019ordinamento generale, la statuizione del Tribunale Fallimentare di omologa, ai sensi del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, non potrebbe che prevalere sulle regole dell\u2019ordinamento sportivo. Pertanto, non rileverebbero per la ricorrente, ai fini dell\u2019ottenimento della Licenza Nazionale, i debiti non ancora scaduti. Inoltre, attesa la formulazione del C.U. n. 66\/A del 9 novembre 2022 (in cui si dispone la necessit\u00e0 del pagamento di debiti di varia natura \u201cscaduti\u201d al pi\u00f9 tardi al 31 maggio 2023), la ricorrente non avrebbe compiuto alcuna violazione, considerato che i debiti in parola non erano scaduti n\u00e9 al 31 maggio n\u00e9 al successivo 20 giugno 2023, poich\u00e9 sarebbero da considerarsi \u201cscaduti\u201d solo dopo il passaggio in giudicato della<br \/>\nsentenza del Tribunale fallimentare. Oltretutto, tali debiti potrebbero considerarsi liquidi ed esigibili solo dalla data della sentenza di omologa dell\u2019accordo di ristrutturazione che ne accerta la consistenza e non potevano ritenersi gi\u00e0 scaduti al 20 giugno 2023, per il fatto che, anteriormente alla sentenza, neppure erano stati accertati nella loro quantificazione finale. Secondo la <strong>Reggina<\/strong>, in sintesi, la decisione del <strong>Consiglio<\/strong> <strong>Federale<\/strong> del 7 luglio (che si basa sul citato parere della Commissione di vigilanza del 6 luglio) sarebbe illegittima in quanto non ha considerato l\u2019avvenuto pagamento di tutti i debiti, da parte della Reggina, il precedente 5 luglio, ma ha preso in considerazione esclusivamente gli elementi fattuali alla data del 20 giugno. In tal guisa, il perseguimento delle esigenze di tempestiva ed efficiente organizzazione delle competizioni, unitamente alla par condicio dei partecipanti alle stesse, deve necessariamente essere bilanciato ai sensi del richiamato principio di proporzionalit\u00e0, accedendo dunque alla possibilit\u00e0 di integrare la propria documentazione in modo da portare all\u2019esame del Consiglio Federale una situazione ormai regolarizzata e adeguata alle esigenze prospettate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il parere della Commissione di Vigilanza si risolverebbe, dunque, in una mera statuizione di principio, non approfondendo la circostanza che lo stesso Tribunale Fallimentare, nell\u2019omologare gli accordi transattivi, ha ritenuto congruo il termine dei 30 giorni dalla sentenza definitiva con l\u2019interesse dei creditori. Non sarebbe, pertanto, spiegabile la ritenuta necessit\u00e0 di rispettare non gi\u00e0 il predetto termine fissato dal giudice statale, ma quello del 20 giugno; tanto pi\u00f9 che \u00e8 lo stesso <strong>Tribunale<\/strong> che ha esaminato la convenienza della scelta di addivenire all&#8217;omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti proposta della societ\u00e0 ricorrente, evidenziando l&#8217;interesse della <strong>FIGC<\/strong> a mantenere il titolo sportivo di una societ\u00e0 di calcio piuttosto che determinarne la liquidazione giudiziale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il carattere non definitivo della sentenza del <strong>Tribunale<\/strong> <strong>Fallimentare<\/strong> risulterebbe essere, in tesi, un elemento del tutto irrilevante, considerando che lo stesso Comunicato Ufficiale n. 169\/A, che ha fatto riferimento soltanto a \u201cprovvedimenti di omologazione da parte della competente autorit\u00e0 giudiziaria\u201d, non ha specificato se dovessero intendersi come passati in giudicato, ed ha limitato il presupposto della necessaria definitivit\u00e0 soltanto ai \u201cprovvedimenti equivalenti\u201d (\u201cQualora siano<br \/>\nintervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorit\u00e0 giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi\u201d). La lettera del citato C.U. n. 169\/A fa riferimento, alla lettera c), alla necessit\u00e0 di osservare gli adempimenti ed i termini previsti nei precedenti comunicati nn. 65\/A, 66\/A, 67\/A del 9 novembre 2022 e n. 142\/A del 15 marzo 2023, facendo salvo \u201cquanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti\u201d dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria. Cos\u00ec ragionando, la Reggina ritiene che il termine del 20 giugno ivi previsto fosse eccettuato dalle predette ipotesi e, nella specie, dal provvedimento di omologa e, dunque, dall\u2019approvazione dei termini di pagamento previsti nelle proposte transattive omologate da<strong>l Tribunale di Reggio Calabria<\/strong> (ovvero \u201centro 30 giorni dalla sentenza definitiva di omologazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ne consegue che i provvedimenti impugnati sarebbero parimenti illegittimi laddove ammettono un unico termine generale (20 giugno), senza considerare i diversi termini omologati dal Tribunale fallimentare. Rileva, in tal senso, la ricorrente che nel citato Manuale sono contemplate delle ipotesi, nei casi di accordi di rateazione con gli enti impositori, ove \u00e8 consentito assolvere agli adempimenti mediante deposito dell\u2019accordo e mediante pagamento delle sole rate gi\u00e0 scadute. A giudizio della ricorrente, sarebbe irragionevole e discriminatorio che, mentre ad una societ\u00e0 che ha ottenuto dal Tribunale l&#8217;omologazione dei propri accordi con i creditori \u00e8 negato il diritto di completare i relativi adempimenti nel termine prescritto dal medesimo Tribunale, alle societ\u00e0 che, di converso, abbiano concluso &#8220;meri&#8221; accordi di rateazione con gli enti impositori si consenta di procedere al saldo delle sole rate gi\u00e0 scadute alla data del 20 giugno 2023.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In conclusione, dunque, ritiene la<strong> Reggina che l\u2019omologa deliberata dal Tribunale di Reggio Calabria<\/strong> \u00e8 stata incentrata in funzione di garanzia della continuit\u00e0 aziendale della <strong>Reggina<\/strong>, al fine di garantire sia il diritto di impresa della stessa, sia l\u2019equilibrio finanziario della Societ\u00e0 (che potrebbe venire meno laddove la stessa non fosse ammessa al Campionato di Serie B), sia il regolare svolgimento del Campionato 2023-2024, sia il pagamento dei debiti in favore dei creditori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">4. Si sono costituite in giudizio la FIGC, la Lega Nazionale Professionisti Serie B nonch\u00e9 le societ\u00e0 Brescia e Perugia, chiedendo il rigetto del ricorso. Il contraddittorio processuale si \u00e8 ulteriormente articolato mediante il deposito delle memorie ex art. 3, comma 4, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche. All\u2019udienza del 17 luglio 2023, le parti, dopo ampia discussione orale, hanno insistito per l\u2019accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Considerato in diritto<\/strong><br \/>\nIl ricorso va dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato e va respinto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">6. Come evidenziato in fatto, il motivo principale di censura degli atti federali di non ammissione della <strong>Reggina<\/strong> al Campionato di Serie B 2023\/2024 si fonda nel ritenere che la ricorrente, per essere stata sottoposta ad un procedimento di concordato preventivo dinanzi al Tribunale Fallimentare di <strong>Reggio<\/strong> <strong>Calabria<\/strong>, non possa essere sanzionata con la non ammissione al Campionato, in quanto il decorso del termine perentorio, f<strong>issato al 20 giugno 2023<\/strong> dalle carte federali per la dimostrazione degli adempimenti prescritti, non vale nella fattispecie poich\u00e9 recessivo rispetto ai tempi di svolgimento del procedimento giudiziale. In ordine all\u2019asserito carattere di prevalenza, rilevato a sostegno delle ragioni della <strong>Reggina<\/strong>, dell\u2019ordinamento statale rispetto all\u2019ordinamento sportivo, ritiene il Collegio che la questione decisiva non vada ricercata nel concetto di prevalenza o meno dell\u2019ordinamento statale su quello sportivo, bens\u00ec nella regolamentazione, risultante dalle Carte federali, che disciplina, appunto, la fattispecie in questione, ribadendo il carattere di perentoriet\u00e0 del termine e gli effetti del mancato rispetto del termine stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Cos\u00ec discorrendo, non pu\u00f2 che rilevarsi che, per gli adempimenti previsti sub 10) 14) e 15) della lettera D) del Titolo I) del Sistema delle Licenze Nazionali del Campionato di Serie B (contenute nel relativo Manuale, di cui al C.U. n. 66\/A del 9 novembre 2022, come modificato e integrato dai Comunicati Ufficiali nn. 141\/A del 14 marzo 2023 e 169\/A del 21 aprile 2023), \u00e8 previsto che \u201cE) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera D) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, cos\u00ec come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione n\u00e9 dalla<strong> Co.Vi.So.C., n\u00e9 dal Consiglio federale. <\/strong>F) L\u2019inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere A), B) e D) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie B<br \/>\n2023\/2024\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Orbene, \u00e8 fuor di dubbio sia la discrezionalit\u00e0 della Federazione nello stabilire determinati adempimenti entro un determinato termine, suggellata di recente anche dal decreto-legge n. 75\/2023, che ha ribadito i principi contenuti nella legge n. 91\/1981 (in argomento, Consiglio di Stato n. 6083\/2006, Consiglio di Stato n. 1257\/1998 e Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2000, n. 46, nonch\u00e9, di recente, Consiglio di Stato, n. 4001\/2021), sia la natura perentoria dei termini previsti dal Manuale delle Licenze Nazionali (in argomento, tra le molte, Consiglio di Stato, nn. 2546\/2001, 5025\/2004, 6083\/2006 e Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031, nonch\u00e9 Tar Lazio nn. 4362\/2005, 1724\/2005, 3500\/2004 e 2394\/1998; nonch\u00e9, dal lato sportivo, Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, decisioni nn. 3\/2009, 10\/2010, 17\/2011, 18\/2011 e 34\/2014;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Sezioni Unite, decisione n. 60\/2015, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 31\/2016, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 38\/2016, Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 67\/2017 e Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 31 luglio 2018, n. 45; di recente, cfr., Collegio di Garanzia, Questa Sezione, decisione n. 57\/2021, Tar Lazio n. 4163\/2021, nonch\u00e9 Tar Lazio, n. 7045\/2022).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ed allora, nel caso che ci occupa, ci\u00f2 che rileva in via principale \u00e8 la perentoriet\u00e0 invalicabile del termine, espressamente fissato dalla FIGC al 20 giugno 2023, termine ultimo per la dimostrazione del possesso, da parte della Societ\u00e0, di tutti i requisiti, nella specie economico-finanziari, richiesti per l\u2019ammissione al Campionato. Si tratta di termine perentorio, peraltro, rafforzato dalla espressa previsione che qualunque istanza presentata dopo lo spirare del termine non avrebbe potuto produrre alcun esito utile ai fini della richiesta ammissione. \u00c8 incontestato che la ricorrente<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Reggina 1914 S.r.l. non ha rispettato detto termine e che, pertanto, sentiti i prescritti pareri della <\/strong><strong>CO.VI.SO.C, il competente Consiglio Federale FIGC<\/strong> <strong>non ha ammesso l\u2019odierna ricorrente al Campionato di Calcio di serie B 2023\/2024.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">7. Va conseguentemente rilevata la inammissibilit\u00e0 e infondatezza della pretesa prevalenza, nella fattispecie, dei termini derivanti dal corso del procedimento giudiziale di omologazione instaurato dalla Reggina dinanzi alla Sezione Fallimentare del <strong>Tribunale di Reggio Calabria<\/strong> (finalizzato ad evitare il fallimento &#8211; rectius liquidazione giudiziale \u2013 e, per l\u2019effetto, la perdita del titolo sportivo, come espressamente scritto dal Tribunale nella decisione al punto 5.6) sul suddetto termine perentorio legittimamente introdotto dall\u2019ordinamento sportivo nelle Carte federali FIGC al fine di poter ottenere l\u2019ammissione al Campionato. Pertanto, il Collegio ritiene, da un lato, inconferente il richiamo, da parte della difesa della Reggina, alla norma statale sui rapporti fra ordinamento della Repubblica e ordinamento sportivo asseritamente volto a fondare la pretesa prevalenza, trattandosi invece di ambiti di applicazione normativa diversi e perci\u00f2 rispettosi dell\u2019autonomia ordinamentale; dall\u2019altro, rileva il Collegio la inammissibilit\u00e0 del ricorso nella parte in cui la <strong>Reggina<\/strong> chiede a questa Sezione di riconoscere, a favore della medesima Reggina, la sussistenza del diritto al mantenimento del titolo sportivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Invero, v\u2019\u00e8 da tenersi in debita considerazione che le determinazioni delle Federazioni sportive sulla gestione dei campionati, la fissazione dei criteri e delle regole operative per lo svolgimento organizzato delle competizioni, le modalit\u00e0 di definizione ed elaborazione delle relative classifiche finali sono espressione della discrezionalit\u00e0 \u2018amministrativa\u2019 degli organi dell\u2019ordinamento sportivo, in ordine alla quale il sindacato giurisdizionale si pu\u00f2 esplicare in un mero riscontro estrinseco di ragionevolezza e di esenzione da vizi logici (Cons. Stato, V, 7 settembre 2018, n. 5281). Vero \u00e8 che si tratta di questioni (e relative controversie) di carattere organizzativo, per le quali i profili sportivi rilevano in termini di \u2018connessione\u2019 con situazioni giuridiche soggettive che l\u2019ordinamento generale tutela; tuttavia, la loro valutazione in giustizia non pu\u00f2 non tenere in considerazione il fondamentale \u2018principio di autonomia\u2019 che impronta \u2018i rapporti tra l\u2019ordinamento sportivo e l\u2019ordinamento della Repubblica\u2019 (in questi termini, Collegio di Garanzia, decisione n. 54\/2021, che richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 53\/2021 e Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49 e 25 giugno 2019, n. 160).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">8. Fermo restando l\u2019accertata e non contestata violazione del termine perentorio, va, altres\u00ec, <strong>evidenziata la infondatezza del motivo di ricorso secondo il quale i debiti, tributari e previdenziali, della Reggina<\/strong> non erano ancora scaduti e non potevano come tali ostare alla ammissione al Campionato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Invero, non risulta, infatti, dimostrato che si tratti correttamente di quelli derivanti dalla decisione del Tribunale di Reggio Calabria, solo provvisoriamente esecutiva, ma certamente non passata in giudicato, e non piuttosto ancora dei debiti originari a carico della ricorrente nei confronti <strong>dell\u2019Agenzia<\/strong> delle <strong>Entrate<\/strong> e <strong>dell\u2019INPS<\/strong>, come tali oggetto di impugnazione della decisione di omologa del <strong>Tribunale<\/strong> di <strong>Reggio<\/strong> <strong>Calabria<\/strong>. Immune da vizi si palesa, in questo senso, dunque, la considerazione della Commissione di vigilanza in cui si afferma che il pagamento disposto \u201cparrebbe \u2026 comunque incapiente rispetto a quanto prescritto\u201d (si ricorda che le proposte transazioni inserite nell\u2019accordo di ristrutturazione prevedono la corresponsione ad Agenzia delle Entrate, di euro <strong>594.116,00, corrispondenti al 5% del debito<\/strong> complessivo <strong>di Euro 11.882.329,00, e all\u2019INPS di euro 137.205,00, corrispondenti al 5% del debito complessivo di Euro 2.744.096,00).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Inoltre non si comprende perch\u00e9 la ricorrente Reggina non abbia effettuato, entro il termine perentorio fissato dalla FIGC, il pagamento pari al 5% dei debiti tributari e contributivi ossia nella misura indicata nelle relative proposte transattive autorizzate dal Tribunale di Reggio Calabria il 12 giugno 2023 con sentenza n. 12\/2023 (non passata in giudicato) con cui omologava gli accordi di ristrutturazione e di transazione sui crediti fiscali e contributivi della <strong>Reggina<\/strong>, ma solo il 5 luglio<br \/>\n2023 ovvero dopo la scadenza del termine per richiedere la concessione della Licenza a partecipare al campionato di serie B stagione 2023\/2023.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">9. \u00c8 ugualmente infondato il motivo relativo alla pretesa non applicabilit\u00e0 alla fattispecie del C.U. n. 169\/A. Rilevato, infatti, preliminarmente che detto Comunicato Ufficiale non risulta impugnato nei termini (il ricorso \u00e8, pertanto, inammissibile anche nella parte in cui la <strong>Reggina<\/strong> ne chiede ora l&#8217;annullamento, ritenendo il Collegio non provata la lesivit\u00e0 del Comunicato solo ora e non gi\u00e0 al momento della sua emanazione), nel merito, comunque, giova ribadire che l\u2019applicabilit\u00e0 del termine perentorio alla fattispecie in esame non deriva solo dalla formulazione del C.U. n. 169\/A, che tale applicabilit\u00e0 correttamente specifica, ma dai principi generali applicabili in materia, come specificato nella disamina di cui sopra. Ed invero, come sopra evidenziato, il Manuale espressamente prevede che entro quel termine perentorio le societ\u00e0 debbono adempiere ad una serie di prescrizioni e che, scaduto il termine, non potranno ottenere il provvedimento sportivo di ammissione al Campionato. Riguardo alla fattispecie relativa alla situazione della <strong>Reggina<\/strong> odierna ricorrente, l\u2019ora citato<br \/>\nComunicato fa correttamente rimando alla necessit\u00e0 che, nello stesso termine perentorio, la stessa <strong>Reggina<\/strong> dovesse dimostrare l\u2019esistenza di un provvedimento giudiziale definitivo, utile a dimostrare a favore della <strong>Reggina<\/strong> medesima, una raggiunta situazione di equilibrio economico &#8211; finanziario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In particolare, il citato C.U. n. 169\/A \u00e8 chiaro nel prevedere che, laddove fosse intervenuto un provvedimento di omologazione definitivo assunto dalla competente Autorit\u00e0 giudiziaria (ovvero si fosse in presenza di un provvedimento ugualmente definitivo nelle ipotesi in cui non sia previsto un giudizio di omologazione) e la societ\u00e0 avesse osservato gli adempimenti previsti in tale provvedimento entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 &#8211; stesso termine perentorio previsto dal Sistema delle Licenze per tutte le altre squadre partecipanti al Campionato &#8211; allora la stessa societ\u00e0 poteva essere ammessa al <strong>Campionato di B 2023\/2024.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">10. Fermo, dunque, il carattere assorbente della elusione del termine perentorio da parte della <strong>Reggina<\/strong>, questo <strong>Collegio<\/strong>, al netto della citata inammissibilit\u00e0 di parte delle doglianze della <strong>Reggina<\/strong>,<strong> ritiene le stesse, in ogni caso:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>i. infondate, in quanto la Reggina non \u00e8 in regola<\/strong> con gli adempimenti prescritti rispetto al pagamento dei debiti fiscali e previdenziali previsti dal Manuale (punti 10, 14 e 15) alla data del 20 giugno. N\u00e9 diversamente potrebbe opinarsi sostenendo che il ricorrere agli istituti di regolazione della crisi o della insolvenza sia idoneo a \u201ccongelare\u201d i propri debiti e poter affermare che sono \u201cnon ancora scaduti\u201d e \u201cdiverranno esigibili solo\u201d nel termine previsto da una intervenuta decisione di omologa neanche, nella fattispecie, passata in giudicato;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>ii. infondate, con riferimento al terzo ed il quinto motivo di ricorso,<\/strong> in quanto il termine previsto dal manuale \u00e8 perentorio, come detto, posto a garanzia della par condicio di tutte le societ\u00e0 aspiranti al conseguimento della Licenza Nazionale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>iii. infondate, con riferimento al quarto motivo di ricorso<\/strong>, in quanto le disposizioni del citato C.U. n. 169\/A non hanno alcun illegittimo carattere di irretroattivit\u00e0, applicandosi alle ammissioni per la stagione sportiva 2023\/2024 e alle \u201csociet\u00e0 che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell\u2019insolvenza\u201d; senza contare che \u00e8 proprio grazie a questo C.U. che la Reggina ha potuto concorrere alla concessione della Licenza Nazionale, pur se con esito negativo;<br \/>\n<strong>iv. infondate, con riferimento al sesto motivo,<\/strong> in quanto il dettato normativo del C.U. n. 169\/A \u00e8 chiaro nel richiamare \u201cprovvedimenti di omologazione da parte della competente Autorit\u00e0 giudiziaria o equivalenti provvedimenti\u201d comunque \u201cdefinitivi\u201d. La sentenza del Tribunale di Reggio Calabria \u00e8, pertanto, ad oggi sub iudice e ben potrebbe essere annullata. Non si pu\u00f2 neppure trascurare, infatti, che la prevalente parte debitoria della Reggina \u00e8 relativa proprio a debiti con l\u2019Erario, con l\u2019INPS e con l\u2019INAIL e che la decisione prevede il pagamento a tali Enti del solo 5% di quanto dovuto. Circostanza ritenuta dagli stessi Enti \u201cirricevibile\u201d ed \u201cimpraticabile\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>v. infondate, con riferimento al settimo e ottavo motivo,<\/strong> in quanto il Comunicato n. 169\/A \u00e8 chiaro nel prevedere che le societ\u00e0 debbano \u201centro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti\u201d, in questo caso, di omologazione, e che \u201cper quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti\u201d, la societ\u00e0 debba comunque osservare gli adempimenti previsti dal Sistema delle Licenze;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>vi. infondate, con rifermento al nono motivo di ricorso,<\/strong> in quanto l\u2019importo (come detto comunque risultante da un provvedimento di omologazione non passato in giudicato e frutto di una prospettazione individuale del quantum dovuto) \u00e8 stato comunque versato successivamente alla scadenza del termine perentorio del 20 giugno 2023;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>vii. infondate, con riferimento all\u2019undicesimo motivo,<\/strong> in quanto nessuna disparit\u00e0 di trattamento rispetto alla societ\u00e0 Lecco pu\u00f2 essere predicata, poich\u00e9 in primis trattasi di fattispecie diverse (a quest\u2019ultima erano stati eccepiti difetti rispetto ai Criteri infrastrutturali e non anche legali ed economico finanziari), e poich\u00e9 il Sistema delle Licenze applicabile al Lecco (C.U. n. 66\/A) prevedeva un doppio termine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">11. Pertanto, ricorso deve per tutti i suddetti <strong>motivi essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte rigettato<\/strong>, perch\u00e9 infondato. I profili di diritto affrontati e la particolarit\u00e0 dell\u2019oggetto della controversia giustificano la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche <strong>Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato e lo rigetta. <\/strong>Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche a mezzo posta elettronica certificata. Cos\u00ec deciso in data 17 luglio 2023.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\nIl Relatore Il Presidente F.to Aurelio Vessichelli F.to Tammaro Maiello Depositato in Roma, in data 20 luglio 2023. Il Segretario F.to Alvio La Face<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Collegio di Garanzia dello Sport \u2013 Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche composta da Tammaro Maiello &#8211; Presidente, Aurelio Vessichelli &#8211; Relatore, Guido Cecinelli, Paola 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