{"id":32121,"date":"2023-08-07T16:05:23","date_gmt":"2023-08-07T14:05:23","guid":{"rendered":"https:\/\/progettotouring.it\/radiotouring104\/?p=32121"},"modified":"2023-08-07T16:05:23","modified_gmt":"2023-08-07T14:05:23","slug":"reggina-svelate-le-motivazioni-della-bocciatura-al-tar-del-lazio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/progettotouring.it\/radiotouring104\/2023\/08\/07\/reggina-svelate-le-motivazioni-della-bocciatura-al-tar-del-lazio\/","title":{"rendered":"Reggina: svelate le motivazioni della bocciatura al TAR del Lazio"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA<br \/>\nsul ricorso numero di registro generale 10576 del 2023, <strong>proposto da Societ\u00e0 Reggina 1914 S.r.l.,<\/strong> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Donato Patera, Paolo Rodella, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79; contro <strong>Federazione Italiana Giuoco Calcio,<\/strong> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall\u2019avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; CONI \u2013 Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Collegio Garanzia Sport presso il C.O.N.I., COVISOC, non costituiti in giudizio; nei confronti Brescia Calcio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, Giacomo Fenoglio, Federico Fossanova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;<br \/>\nAC Perugia Calcio S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall\u2019avvocato Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Lega Nazionale Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall\u2019avvocato Paola Pezzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ad <strong>opponendum<\/strong>:<br \/>\nAscoli Calcio 1898 Fc Spa, Bari Calcio Spa, Us Catanzaro 1929 S.r.l., As Cittadella S.r.l., Como 1907 S.r.l., Cosenza Calcio S.r.l., Us Cremonese Spa, Feralpisalo\u2019 S.r.l., Modena Fc 2018 S.r.l., Palermo Fc Spa, Parma Calcio 1913 S.r.l., Pisa Sporting Club S.r.l., Reggiana 1919 S.r.l., Uc Sampdoria Spa, Spezia Calcio S.r.l., Fc Sudtirol S.r.l., Ternana Calcio Spa, Venezia Fc Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Paola Pezzali, Gabriele Nicolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli, Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Zetti in Perugia, via Oberdan 50; Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall\u2019avvocato Michele Bromuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole n. 22; per l\u2019annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, 20 luglio 2023, n. 64, che ha respinto il ricorso proposto dalla Societ\u00e0 Reggina per la riammissione in Serie B; nonch\u00e9 di tutti gli atti, presupposti e conseguenti, ad esso comunque connessi e, in particolare, della delibera pubblicata il 7 luglio 2023 del Consiglio Federale della FIGC di cui al CU n. 8\/A che \u2013 sulla base del parere della CO.VI.SO.C., Commissione Vigilanza Societ\u00e0 di Calcio (Covisoc@pec.figc.it) 6 luglio 2023, prot. n. 1594\/2023 (anche esso oggetto della presente impugnazione), ha respinto il ricorso della Reggina 1914 S.r.l. ed ha deciso di non concedere alla medesima societ\u00e0 la Licenza Nazionale 2023\/2024, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2023\/2024; nonch\u00e9 della nota 30 giugno 2023, prot. n. 1484\/2023, con la quale la COVISOC, con riferimento al rilascio della Licenza Nazionale 2023-2024, ha rilevato a carico della esponente Societ\u00e0 il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico finanziari previsti per l\u2019ottenimento della licenza nazionale ai fini dell\u2019ammissione al campionato di Serie B 2023-2024, di cui al Titolo primo del Comunicato Ufficiale n. 66\/A del 9 novembre 2022, come modificato e integrato dai Comunicati Ufficiali nn. 141\/A del 14 marzo 2023 e 169\/A del 21 Aprile 2023; nonch\u00e9 di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso e, in particolare, a titolo meramente tuzioristico, ove occorra, del richiamato Comunicato Ufficiale n. 169\/A; nonch\u00e8 per il riconoscimento del titolo\/diritto della Societ\u00e0 <strong>Reggina<\/strong> al rilascio della Licenza Nazionale ed all\u2019ammissione al Campionato di Serie B 2023-2024;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Brescia Calcio S.p.A. il 27\/7\/2023,<br \/>\nper la declaratoria di inammissibilit\u00e0 e\/o la reiezione del ricorso indicato in epigrafe, anche in accoglimento delle domande ed eccezioni formulate in via incidentale e riconvenzionale.<br \/>\nVisti il ricorso introduttivo, quello incidentale, gli atti di intervento ed i relativi allegati;<br \/>\nVisti gli atti di costituzione in giudizio di Brescia Calcio S.p.A., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di AC Perugia Calcio s.r.l., del CONI \u2013 Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Lega Nazionale Serie B;<br \/>\nVisti tutti gli atti della causa;<br \/>\nRelatore nell\u2019udienza pubblica del giorno 2 agosto 2023 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br \/>\nRitenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br \/>\n<strong>FATTO e DIRITTO<\/strong><br \/>\n<strong>La Reggina 1914 s.r.l. ha impugnato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 64 del 20 luglio 2023,<\/strong> con la quale \u00e8 stato respinto il ricorso proposto dalla medesima societ\u00e0 per la riammissione al campionato di Serie B \u2013 stagione 2023-2024, oltre agli atti presupposti indicati in epigrafe, chiedendo al Tribunale di riconoscere il proprio diritto al rilascio della Licenza Nazionale ed all\u2019ammissione al predetto campionato. La ricorrente ha esposto di aver presentato, in data 19 dicembre 2022, ricorso innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, \u201cper l\u2019omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali\u201d, ex art. 40 e ss. del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, avanzando una proposta ai sensi dell\u2019art. 63 del D.lgs. n. 14 del 2019, finalizzata al pagamento solo parziale dei debiti nei confronti dell\u2019erario e degli enti previdenziali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il <strong>Tribunale di Reggio Calabria,<\/strong> con sentenza pubblicata in data 12 giugno 2023, ha omologato il piano finalizzato alla ristrutturazione del debito e le transazioni sui crediti tributari e contributivi, disponendo, per i debiti tributari e contributivi in scadenza al 31 dicembre 2022, un termine per il pagamento delle somme pari a 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologazione, ovverosia entro il 12 luglio 2023, al fine di consentire il mantenimento del c.d. titolo sportivo ed il mantenimento del diritto alla partecipazione ad un campionato di calcio professionistico.<br \/>\nLa societ\u00e0 ricorrente ha conseguentemente adempiuto al pagamento dei debiti tributari presso l\u2019Agenzia delle Entrate e di quelli contributivi presso l\u2019<strong>INPS in data 5 luglio 2023.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Con la nota datata <strong>30 giugno 2023<\/strong> (oggetto della presente impugnazione), la <strong>COVISOC<\/strong> ha rilevato la tardivit\u00e0 dell\u2019adempimento rispetto al termine fissato dalla FIGC con i C.U. n. 66\/A e n. 169\/A, precisando che<em> \u201cper quanto emerso in corso d\u2019istruttoria, allo spirare del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento (vale a dire il 20 giugno 2023), codesta Societ\u00e0 non ha adempiuto l\u2019obbligo di versamento dei debiti tributari e dei debiti previdenziali di competenza fino al 31 dicembre 2022, nella misura stabilita dalla citata sentenza la quale, peraltro, almeno allo stato, non risulta ancora definitiva essendo pendenti i termini per proporre reclamo\u201d. <\/em>La sopra indicata nota ed il Comunicato Ufficiale n. 169\/A sono stati impugnati dalla ricorrente innanzi alla COVISOC, che con decisione datata 6 luglio 2023 (anche essa oggetto della presente impugnazione), ha respinto il ricorso, confermando il precedente parere; conseguentemente il Consiglio Federale della F.I.G.C., con delibera del 7 luglio 2023 C.U. n. 8\/A, ha disposto la non ammissione della Societ\u00e0 Reggina al Campionato di Serie B stagione 2023- 2024. Avverso gli atti sopra richiamati, la <strong>Societ\u00e0 Reggina<\/strong> ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, che con decisione n. 64 del 20 luglio 2023 (dispositivo in data 21 luglio 2023), lo ha respinto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Avverso i sopra indicati provvedimenti la societ\u00e0 Reggina ha proposto ricorso dinanzi a questo Tar, censurando, in via preliminare, la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, nella parte in cui la stessa ha dichiarato inammissibile il gravame sportivo nella parte relativa all\u2019impugnazione del Comunicato Ufficiale n. 169\/A, ritenendo che l\u2019impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nel termine decorrente dalla pubblicazione del comunicato, anzich\u00e9 nel termine decorrente dalla sua applicazione. A fondamento della censura preliminare, la ricorrente ha evidenziato che, al momento della pubblicazione del Comunicato Ufficiale, la societ\u00e0 Reggina non aveva alcun interesse ad impugnarlo, interesse sorto soltanto al momento dell\u2019emanazione della sentenza di omologa da parte del Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Nel merito, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso:<\/strong><br \/>\n1. Illegittimit\u00e0 dei provvedimenti impugnati, per errore sui presupposti di fatto e di diritto, in quanto hanno considerato rilevanti, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale, dei debiti, non ancora scaduti, in quanto il termine di scadenza dei debiti contestati alla Reggina \u00e8 stato indicato dal Tribunale Fallimentare nella data del 12 luglio 2023 (debiti, peraltro, saldati entro tale termine, ovvero in data 5 luglio 2023);<br \/>\n2. Violazione dell\u2019art. 12 della legge n. 91\/1981 (conferimento alle Federazioni Sportive del potere di verificare l\u2019\u201dequilibrio finanziario\u201d delle Societ\u00e0, al fine di garantire il regolare svolgimento dei Campionati Sportivi): manifesta irragionevolezza della decisione di non ammettere al Campionato una Societ\u00e0 Sportiva, assolutamente in pieno equilibrio finanziario (come accertato anche dal Tribunale Fallimentare e come confermato dall\u2019avvenuto pagamento di tutti i debiti, avvenuto comunque in data 5 luglio 2023) ben prima dell\u2019inizio del Campionato stesso e prima dell\u2019emanazione del provvedimento finale da parte del Consiglio Federale (7 luglio 2023);<br \/>\n3. Illegittimit\u00e0 degli atti impugnati nella parte in cui hanno ritenuto rilevante il carattere ancora non definitivo della sentenza del Tribunale Fallimentare, per violazione del CU n. 169\/A (che non prescrive il presupposto del carattere definitivo della sentenza del Tribunale Fallimentare), nonch\u00e9 per violazione del principio di immediata esecutivit\u00e0 delle sentenze di primo grado;<br \/>\n4. Violazione dell\u2019art. 1, comma 2, d.l. n. 220 del 2003 \u2013 Violazione dell\u2019art. 63 del d.lgs. n. 14 del 2019 \u2013 Illegittimit\u00e0 degli atti impugnati (e eventualmente dello stesso CU n. 169\/A, impugnato a titolo meramente tuzioristico) nella parte in cui la stessa ha ritenuto di prevedere come termine di adempimento la scadenza federale (20 giugno 2023), anzich\u00e9 il termine assegnato dal Tribunale Fallimentare (nella fattispecie, 12 luglio 2023), come previsto anche dalla lett. c del richiamato CU n. 169\/A, anche alla luce della prevalenza dell\u2019Ordinamento Statale sull\u2019Ordinamento Sportivo e della rilevanza delle sentenze emanate da Tribunali statali;<br \/>\n5. Illegittimit\u00e0 dei provvedimenti impugnati (e eventualmente dello stesso CU n. 169\/A) nella parte in cui gli stessi hanno ritenuto di riconoscere la piena rilevanza e legittimit\u00e0 dei provvedimenti assunti dal Tribunale Fallimentare in materia di omologazione degli accordi con i creditori (nonch\u00e9 tutti i provvedimenti assunti sulla base del Codice della Crisi e dell\u2019Insolvenza), senza per\u00f2 considerare anche i contenuti dei provvedimenti assunti dal Tribunale Fallimentare (nella fattispecie, previsione del termine del 12 luglio 2023);<br \/>\n6. Illegittimit\u00e0 degli atti impugnati (ed eventualmente dello stesso CU n. 169\/A) nella parte in cui gli stessi hanno ritenuto di imporre un termine di pagamento previsto in via generale (20 giugno 2023), senza considerare eventuali diversi termini previsti dal Tribunale Fallimentare (nella fattispecie 12 luglio 2023), laddove il CU n. 66\/A consente, invece, per il semplice caso di accordi di rateazione con gli enti impositori, di assolvere agli adempimenti mediante il pagamento delle sole rate scadute prima del termine generale;<br \/>\n7. Illegittimit\u00e0 della decisione del Consiglio Federale (oggetto della presente impugnazione) per manifesta disparit\u00e0 di trattamento, laddove una deroga ai termini endoprocedimentali \u00e8 stata consentita al Lecco (CU. N. 10\/A) e non alla Reggina;<br \/>\n8. Illegittimit\u00e0, erroneit\u00e0 ed infondatezza delle varie considerazioni contenute nella decisione del Collegio di Garanzia dello Sport impugnata e nel parere della COVISOC in data 6 luglio 2023 (che costituisce motivazione per relationem della decisione assunta dal Consiglio Federale in data 7 luglio 2023).<br \/>\nCon il primo ordine di censure, la ricorrente ha osservato che ai sensi e per gli effetti di cui al C.U. n. 66\/A del 9 novembre 2022 \u201cSistema delle Licenze Nazionali 2023\/2024 Lega Nazionale Professionisti Serie B\u201d, le Societ\u00e0 dovevano osservare, entro la data del 20 giugno 2023, una serie di adempimenti per l\u2019ottenimento della Licenza Nazionale e, fra questi, il pagamento dei debiti di varia natura \u201cscaduti\u201d \u2013 al pi\u00f9 tardi \u2013 al 31 maggio 2023.<br \/>\nNel caso della ricorrente, i debiti contestati (tributari e previdenziali di competenza fino al 31 Dicembre 2022) non potevano essere ritenuti \u201cscaduti\u201d, n\u00e9 alla data del 31 maggio 2023, n\u00e9 alla data indicata dal CU n. 66\/A per le relative verifiche (20 giugno 2023), in quanto, ai sensi della sopra indicata sentenza del Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria, il debito non esisteva pi\u00f9 per effetto della intervenuta omologazione, avendo il Tribunale statuito che il \u201cnuovo\u201d debito della Reggina, come statuito nell\u2019omologa, dovesse essere pagato entro il 12 luglio 2023, termine quest\u2019ultimo ampiamente rispettato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Con il secondo ordine di censure, la ricorrente ha dedotto che alla data del 7 luglio 2023, quando si \u00e8 pronunciato il Consiglio Federale FIGC, sulla base del nuovo parere della COVISOC emanato in data 6 luglio 2023, la societ\u00e0 aveva gi\u00e0 onorato il pagamento dei debiti contestati (in data 5 luglio 2023), dimostrando, da un punto di vista sostanziale, di essere in regola con oltre 40 giorni di anticipo rispetto all\u2019avvio del campionato (previsto secondo il Calendario per il giorno 18 agosto 2023).<br \/>\nCon il terzo ordine di motivi, la ricorrente ha dedotto che, contrariamente quanto ritenuto dagli organi federali, il carattere non definitivo della sentenza del Tribunale Fallimentare risultava essere un elemento del tutto irrilevante, come peraltro desumibile dallo stesso tenore testuale del Comunicato Ufficiale n. 169\/A, che sarebbe risultato inapplicabile alla stagione 2023- 2024 laddove riferito ai soli casi di sentenze passate in giudicato. Peraltro, la ricorrente ha aggiunto che la suddetta sentenza aveva (ed ha tuttora) carattere definitivo, in quanto ha esaurito il grado di giudizio nel quale \u00e8 stata pronunciata ed \u00e8 esecutiva, incidendo sul rapporto obbligatorio. Con il quarto ordine di censure, la ricorrente ha dedotto che, fermo restando il termine perentorio del 20 giugno 2023 indicato dal CU n. 169\/A per il deposito, presso la Co.Vi.So.C., dei provvedimenti di omologazione e per osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti, il comunicato aveva previsto, alla lettera \u201cc\u201d, che le societ\u00e0 avrebbero dovuto osservare, \u201cper quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65\/A, 66\/A, 67\/A del 9 novembre 2022 e n. 142\/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti\u201d, facendo espressamente salve le diverse indicazioni da parte del provvedimento di omologa, nella fattispecie consistenti nella assegnazione del termine di 30 giorni (con scadenza 12 luglio 2023) per disporre gli adempimenti contenuti nel piano omologato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ci\u00f2 posto, la ricorrente ha osservato che le norme del suddetto CU avrebbero dovuto essere interpretate alla luce del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonch\u00e9 di prevalenza dell\u2019ordinamento statale sull\u2019ordinamento sportivo, non potendo la Giustizia Sportiva sindacare la legittimit\u00e0 del provvedimento emanato dall\u2019Autorit\u00e0 statale, n\u00e9 tantomeno disapplicarlo.<br \/>\nAncora, la ricorrente ha dedotto che i provvedimenti impugnati hanno per oggetto e per effetto quello di restringere la concorrenza e di falsare la concorrenza nel mercato interessato dalle imprese calcistiche, con violazione degli artt. 101 TFUE e 2 l. n. 287 del 1990, sovvertendo la disciplina ordinaria dello Stato in merito alla conservazione dell\u2019impresa ed al regime di esigibilit\u00e0 dei crediti, discriminando la Reggina ed estromettendola dal mercato senza giustificazione, con ulteriore violazione del principio di libert\u00e0 di stabilimento e di libera circolazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Con il quinto gruppo di motivi, la ricorrente ha censurato l\u2019omessa valutazione del termine concesso dal Tribunale fallimentare (12 luglio 2023), ritenuto dalla Federazione subvalente rispetto a quello del 20 giugno 2023, con conseguente illogica discriminazione tra societ\u00e0 che abbiano richiesto l\u2019omologa prima o dopo la data del 21 maggio 2023.<br \/>\nPeraltro, la ricorrente ha precisato di non aver provveduto al pagamento del debito prima del termine del 20 giugno 2023, in quanto impossibilitata da esigenze organizzative, essendo venuta a conoscenza della sentenza di omologa solo in data 12 giugno 2023.<br \/>\nA margine, la ricorrente ha evidenziato che la sentenza del Tribunale Fallimentare aveva avuto l\u2019effetto di attestare la solidit\u00e0 finanziaria della societ\u00e0, escludendo la violazione del principio della par condicio tra i partecipanti al campionato, versando la Reggina in una situazione differenziata rispetto a tutte le altre societ\u00e0 ammesse alla competizione e non potendo l\u2019eventuale diniego di ammissione al Campionato di Serie B comportare la revoca del relativo titolo sportivo, n\u00e9 del c.d. \u201cpatrimonio-calciatori\u201d, essendo palese la illegittimit\u00e0 di quanto previsto rispettivamente dagli artt. 52 e 110 delle NOIF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Con il sesto ordine di censure, la ricorrente ha dedotto che il CU n. 66\/A, lett. D, n. 10, prevede che gli adempimenti prescritti entro il 20 giugno 2023, in caso di accordi di rateazione, possano essere assolti mediante deposito dell\u2019accordo e mediante pagamento delle sole rate gi\u00e0 scadute, possibilit\u00e0 questa non riconosciuta alla <strong>Reggina<\/strong>. Con il settimo ordine di censure \u00e8 stata dedotta la disparit\u00e0 di trattamento rispetto alla squadra del Lecco, alla quale era stata consentita (CU. N. 10\/A) una deroga ai termini endoprocedimentali relativi alla dimostrazione dei requisiti di ammissione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Infine, con l\u2019ottavo gruppo di motivi, la societ\u00e0 ricorrente ha censurato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport (ed il parere espresso dalla COVISOC) nella parte in cui il pagamento effettuato dalla Reggina in data 5 luglio 2023 non \u00e8 stato ritenuto completamente satisfattivo dell\u2019intera e pregressa situazione debitoria, divenuta irrilevante a seguito del provvedimento di omologa. <strong>Si sono costituiti<\/strong> il Brescia Calcio s.p.a., l\u2019AC Perugia Calcio s.r.l., la F.I.G.C. ed il CONI, opponendosi al ricorso.<br \/>\nSi \u00e8 costituita la Lega Nazionale Professionisti Serie B, al fine di tutelare il proprio interesse al rispetto dell\u2019attuale assetto del campionato a venti squadre, ritenuto un format la cui alterazione, a seguito di eventuali ammissioni in sovrannumero, comporterebbe un danno gravissimo patrimoniale e non patrimoniale.<\/p>\n<p>Nel merito, la Lega, premesso un riassuntivo richiamo alle norme statali e sportive applicabili alla fattispecie, ha dedotto la legittima applicazione, da parte della FIGC, della disciplina recata dal CU n. 66\/A del 9 novembre 2022, come integrato dal CU n. 169\/A del 21 aprile 2023. Ci\u00f2 posto, la Lega ha eccepito anche profili di inammissibilit\u00e0 del ricorso, relativamente all\u2019impugnazione del CU n. 169\/A del 21 aprile 2023, gi\u00e0 rilevata dal Collegio di Garanzia nella decisione impugnata, per tardivit\u00e0, trovandosi la Reggina, al momento della pubblicazione del Comunicato, incontrovertibilmente nella condizione disciplinata dal Comunicato medesimo. <strong>Ha spiegato ricorso incidentale il Brescia Calcio<\/strong> s.p.a., istando per la declaratoria di inammissibilit\u00e0 e, comunque, per la reiezione del ricorso.<br \/>\nIn particolare, la ricorrente incidentale ha eccepito che la societ\u00e0 Reggina non aveva validamente partecipato al precedente campionato di Serie B, non disponendo di un valido titolo sportivo, risultando quello speso ai fini dell\u2019iscrizione al campionato di Serie B 2023\/2024 l\u2019esito di una competizione (quella relativa al 2022\/2023) dalla quale avrebbe dovuto essere esclusa, per aver perso, nel corso della stessa, i requisiti per l\u2019ammissione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\nSotto altro profilo, il Brescia Calcio s.p.a. ha dedotto che il provvedimento di esclusione della Reggina rappresenta un atto vincolato e meramente esecutivo della norma generale recata dal CU n. 169\/A, non impugnabile dinanzi al Tar in quanto divenuto definitivo e mai gravato in precedenza, risultando peraltro lo stesso sostanzialmente favorevole per la ricorrente, sprovvista per questo di interesse a ricorrere.<br \/>\nAncora, la ricorrente incidentale ha insistito sulla natura distinta dei termini assegnati dalla FIGC con il CU n. 169\/A rispetto a quelli concessi dalla sentenza del Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria, non potendosi pertanto profilare alcun conflitto tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo.<br \/>\nInfine, il Brescia Calcio ha insistito sull\u2019infondatezza della censura relativa alla disparit\u00e0 di trattamento lamentata dalla ricorrente, rispetto alla vicenda del Lecco Calcio, ritenuta distinta e non assimilabile a quella oggetto del presente giudizio.<br \/>\nHanno depositato atto di intervento ad opponendum le societ\u00e0 Ascoli Calcio 1898 F.C. s.p.a., la Societ\u00e0 Sportiva Bari Calcio S.p.A., la Societ\u00e0 US Catanzaro 1929 s.r.l., la Societ\u00e0 A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, la Societ\u00e0 Como 1907 S.r.l., la Societ\u00e0 Cosenza Calcio S.r.l., la Societ\u00e0 U.S. Cremonese S.p.A., la Societ\u00e0 Feralpisal\u00f2 s.r.l., la Societ\u00e0 Modena F.C. 2018 S.r.l., la Societ\u00e0 Palermo Football Club S.p.A., la Societ\u00e0 Parma Calcio 1913 S.r.l., la Societ\u00e0 Pisa Sporting Club S.r.l., la Societ\u00e0 A.C. Reggiana 1919 s.r.l., la Societ\u00e0 U.C. Sampdoria S.p.A., la Societ\u00e0 Spezia Calcio s.r.l., la Societ\u00e0 Fussball Club S\u00f9dtirol S.r.I., la Societ\u00e0 Ternana Calcio S.p.A. e la societ\u00e0 Venezia FC S.p.A., aderendo a tutte le eccezioni, contestazioni e controdeduzioni gi\u00e0 rappresentate dalla LNPB, a tutela del proprio interesse al regolare svolgimento del campionato, fin dal suo inizio, cos\u00ec come deciso e calendarizzato nella composizione di non oltre venti squadre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ha presentato articolata memoria difensiva la FIGC, insistendo sulla inammissibilit\u00e0 della impugnazione del C.U. n. 169\/A dinanzi al Tar, risultando detto provvedimento direttamente ed immediatamente applicabile alla ricorrente fin dalla sua emanazione (21 aprile 2023), cos\u00ec come il precedente comunicato n. 66\/A, anch\u2019esso mai impugnato.<br \/>\nNel merito, la Federazione ha ribadito la natura perentoria del termine del 20 giugno 2023, precisando che il comunicato n. 169\/A risulta finalizzato a garantire la parit\u00e0 di trattamento fra tutte le societ\u00e0 che aspirano a partecipare al campionato professionistico ed a consentire che tutti gli aspiranti presentino indizi di solidit\u00e0 finanziaria tali da lasciar presupporre la propria capacit\u00e0 di partecipare alle competizioni sportive, con conseguente necessit\u00e0 che i pagamenti di cui ai \u201cprovvedimenti di omologazione da parte della competente Autorit\u00e0 giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi\u201d, fossero realmente assolti entro il \u201cperentorio termine del 20 giugno 2023\u201d.<br \/>\nSotto altro profilo, la parte resistente ha rappresentato che la decisione di omologa del Tribunale Fallimentare \u00e8 stata impugnata sia dall\u2019Agenzia delle Entrate che dall\u2019INPS (udienza fissata al 25.09.2023), con la conseguenza che al termine perentorio del 20 giugno 2023 la ricorrente non era in possesso di un provvedimento definitivo della competente Autorit\u00e0 giudiziaria, dovendo la connotazione di \u201cdefinitivit\u00e0\u201d dei provvedimenti (di cui al suddetto C.U.) riferirsi non solo ai \u201cprovvedimenti equivalenti\u201d, ma anche ai provvedimenti di omologazione dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\nPeraltro, la Federazione ha precisato che la Reggina non aveva comunque provveduto al pagamento stabilito dalla sentenza di omologa, non potendosi detto adempimento rinviare ad un momento futuro ed incerto. Ha presentato atto di intervento ad opponendum il Comune di Perugia, al fine di far valere l\u2019interesse all\u2019 inclusione della squadra locale, che peraltro gestisce anche lo stadio cittadino in forza di concessione, nel campionato di <strong>serie B.<\/strong> Ha depositato memoria il <strong>CONI<\/strong>, che spendendo argomentazioni assimilabili a quelle della FIGC, ha eccepito, in aggiunta, la violazione della pregiudizialit\u00e0 sportiva ex art. 3 del d.l. n. 220\/2023, in relazione al Sistema Licenze, essendo stata impugnata solo la fonte speciale, costituita dal Comunicato Ufficiale n. 169\/A, nonch\u00e9 l\u2019 inammissibilit\u00e0 dell\u2019 impugnazione del medesimo Comunicato Ufficiale per carenza di interesse, non potendosi lo stesso qualificare alla stregua di atto lesivo per la posizione della ricorrente. Inoltre, sulla richiesta di disapplicazione\/non applicazione dell\u2019art. 52 co. 10 delle NOIF nonch\u00e9 dell\u2019art. 110 delle NOIF, il CONI ha ribadito l\u2019eccezione relativa alla violazione della regola della pregiudiziale sportiva, non essendo stata avanzata tale pretesa innanzi agli organi della Giustizia sportiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Sul punto, il Comitato olimpico ha precisato che l\u2019art. 110 delle Norme persegue una funzione pubblica e di tutela della parte debole contrattuale (il calciatore nei confronti della Societ\u00e0), evitando che questi resti vincolato nei confronti di una Societ\u00e0 che, incapace di soddisfare i requisiti economico-finanziari, non sar\u00e0 in grado di partecipare a quel campionato al quale il giocatore stesso legittimamente aspirava, ritrovandosi ingiustamente vincolato ad una societ\u00e0 economicamente instabile, con tutti i rischi e pregiudizi connessi a questa situazione.<br \/>\nCi\u00f2 posto, il CONI ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sull\u2019annullamento dell\u2019art. 110 delle Norme, trattandosi di conseguenza afferente ai rapporti tra Societ\u00e0 ed atleti, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, ovvero alla perdita, da parte del Club, del titolo sportivo e la sua conseguente \u201cdoppia retrocessione\u201d, conseguenza sanzionatoria quest\u2019ultima sottratta al sindacato del giudice amministrativo.<br \/>\nCon decreto n. 4581\/2023, Il Presidente, preso atto della rinuncia delle parti a tutti i termini processuali in vista dell\u2019anticipazione della fissazione dell\u2019udienza pubblica e della conseguente rinuncia della parte ricorrente alla misura cautelare monocratica, ha fissato per la trattazione collegiale della causa l\u2019udienza pubblica straordinaria del 2 agosto 2023.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\nAll\u2019udienza pubblica del 2 agosto 2023, dopo ampia discussione tra le parti, il ricorso \u00e8 stato introitato per la decisione.<br \/>\nIl ricorso \u00e8 complessivamente infondato.<br \/>\nE\u2019 d\u2019uopo premettere che sono condivisibili le censure di inammissibilit\u00e0 del gravame per difetto di interesse, oltre che per tardivit\u00e0, relative all\u2019impugnativa del CU n. 169 del 21 aprile 2023, il quale stabilisce le condizioni di ammissione per la stagione sportiva 2023\/2024 al campionato di serie B, atto da ritenersi immediatamente applicabile (e quindi impugnabile) dai candidati alle stesse ammissioni, tra cui la societ\u00e0 Reggina e, in ogni caso, privo di effetti sfavorevoli nei confronti della ricorrente.<br \/>\nSi tratta di un atto che integra il \u201cSistema delle Licenze Nazionali per le ammissioni al campionato professionistico di serie B 2023\/2024\u201d adottato dal <strong>Consiglio Federale della F.I.G.C.<\/strong> con il C.U. 66\/A, al fine di dettare le regole per la partecipazione al suddetto campionato. Come gi\u00e0 rilevato da questa Sezione (sent. n. 7045\/2022), il Sistema delle Licenze Nazionali \u201c<em>si rivolge a destinatari gi\u00e0 noti al momento della sua adozione, ovvero a tutti coloro e solo coloro che hanno partecipato al precedente campionato di serie B (ad eccezione di quelle societ\u00e0 calcistiche che, in ragione della classifica finale del campionato, sono state retrocesse in serie C, a cui vanno aggiunte le squadre, del pari determinate ex ante, promosse in serie B dalla serie C o retrocesse in serie B dalla serie A). 4.3 Nel delineato quadro ricostruttivo, seguendo l\u2019insegnamento dell\u2019Adunanza Plenaria n. 4 del 2019, il Manuale delle licenze deve essere pi\u00f9 propriamente qualificato come atto amministrativo \u201ccollettivo\u201d o \u201cplurimo\u201d con effetti scindibili e differenziabili per ciascun singolo destinatario.\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Detto comunicato \u00e8 stato emanato proprio al fine di disciplinare la posizione di quelle \u201csociet\u00e0 che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell\u2019insolvenza\u201d e la Reggina, in data 19 dicembre 2022, aveva depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, \u201cdomanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione su crediti tributari e previdenziali\u201d, candidandosi a destinataria diretta ed immediata delle disposizioni contenute nel comunicato. Ferma l\u2019immediata e diretta applicabilit\u00e0 del CU 169\/A all\u2019odierna ricorrente, la stessa non lo ha evidentemente impugnato in quanto lo ha ritenuto privo di effetti lesivi, effetti che il suddetto comunicato non poteva avere, in quanto diretto a consentire la partecipazione al campionato a societ\u00e0 che ne sarebbero rimaste inevitabilmente escluse sulla base delle regole generali (in particolare del Sistema delle<strong> Licenze Nazionali di cui al precitato<\/strong> C.U. n. 66\/A).<br \/>\nAll\u2019atto dell\u2019emanazione del CU n. 169\/A la Reggina aveva infatti gi\u00e0 ufficializzato la richiesta di usufruire dei benefici previsti dallo Stato per le imprese in crisi con domanda proposta al Tribunale Fallimentare in data 19 dicembre 2022, trovandosi esattamente nelle condizioni considerate dal comunicato, condizioni che evidentemente la societ\u00e0 riteneva di poter soddisfare, come pure avrebbe potuto, essendo la sentenza di omologa intervenuta in data 12 giugno 2023, otto giorni prima della scadenza del termine del 20 giugno 2023, imposto dalle disposizioni della FIGC.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ne deriva la piana inammissibilit\u00e0 dell\u2019impugnazione del C.U. nr. 169\/A del 21 aprile 2023, per carenza di interesse, oltre che per tardivit\u00e0, in quanto il comunicato non detta disposizioni lesive per la ricorrente, ma anzi le ha consentito di presentare validamente la domanda di iscrizione al campionato, sebbene essa fosse soggetta a procedimenti di regolazione.<br \/>\nMa pur a voler prescindere dai sopra evidenziati motivi di inammissibilit\u00e0, che si riflettono anche sull\u2019esame dei rimanenti motivi di ricorso, il gravame risulta comunque complessivamente infondato. La questione di fondo concerne la legittimit\u00e0 della decisione della <strong>COVISOC<\/strong>, come condivisa dalla FIGC e dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, di considerare perentorio il termine del 20 giugno 2023, come assegnato dalla FIGC con il Comunicato Ufficiale n. 169\/A, per osservare gli adempimenti previsti dai provvedimenti di omologazione emessi dall\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, senza consentire alcuna dilazione temporale alla societ\u00e0 ricorrente, in favore della quale il Tribunale di Reggo Calabria aveva emesso, con sentenza del 12 giugno 2023, un provvedimento di omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La risoluzione della questione, sottende quella, pi\u00f9 ampia, concernente la prevalenza del termine assegnato dal Tribunale fallimentare (30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, ovvero, nel caso di specie, entro il 12 luglio 2023) per il pagamento delle somme, rispetto al termine perentorio assegnato dalla FIGC con il sopra indicato comunicato ufficiale, prevalenza invocata dalla ricorrente sulla base del principio di sovraordinazione delle decisioni degli organi di giurisdizione dello Stato rispetto a quelle degli organi federali, in settori aventi rilevanza per l\u2019ordinamento giuridico della Repubblica.<br \/>\nIl Collegio ritiene i termini entro cui \u00e8 posta la questione non condivisibili. Non si pone infatti, nel caso di specie, alcun conflitto, tra le decisioni del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria, che ha assegnato alla ricorrente il termine di giorni 30 (con scadenza 12 luglio 2023) per il pagamento delle somme ammesse ad omologa e la decisione della COVISOC di (continuare a) fare riferimento al termine perentorio del 20 giugno 2023 previsto dal C.U. n. 169\/A, per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al campionato di serie B, stagione 2023\/2024. Tale ultima decisione, infatti, costituisce piana esecuzione delle \u201cregole del gioco\u201d, fissate dalla Federazione in data 19 aprile 2023 con il CU n. 66\/A, ben prima dell\u2019inizio della competizione sportiva, al fine di poter partecipare a quella competizione.<\/p>\n<p>Tali regole, ben note a tutti gli aspiranti, non sono state impugnate dalla ricorrente, che come \u00e8 stato gi\u00e0 rilevato, avrebbe avuto, gi\u00e0 al momento della loro adozione, interesse ad impugnarle laddove le avesse ritenute lesive. Ammessa alla procedura di omologazione in data 12 giugno 2023, la ricorrente avrebbe potuto, come pure \u00e8 stato chiarito, adempiere al pagamento dei debiti tributari e contributivi entro il termine del 20 giugno 2023, ma non vi ha provveduto fino al 5 luglio 2023, senza fornire adeguate e provate giustificazioni al riguardo, fatta eccezione per il generico riferimento a \u201celementari esigenze organizzative\u201d, che non dimostrano l\u2019esistenza di un impedimento effettivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Se nessun dubbio pu\u00f2 sussistere sulla facolt\u00e0 del debitore di disporre di tutto il termine di 30 giorni concesso dal Tribunale Fallimentare per onorare il debito, deve tuttavia rilevarsi che sarebbe stato onere del medesimo debitore provvedere al suddetto pagamento entro il termine perentorio previsto dal CU n. 169\/A (20 giugno 2023), risultando pacifico, ai sensi dei principi generali in tema di adempimento (art. 1185 c.c.) che il debitore possa provvedere al pagamento anche prima del termine finale.<br \/>\nE\u2019 del resto evidente che la concessione del termine di 30 giorni assegnato dal Tribunale fallimentare \u00e8 finalizzata a consentire l\u2019adempimento del debitore nei confronti delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, per non incorrere nella risoluzione della transazione conclusa nell\u2019ambito degli accordi di ristrutturazione (cfr. art. 63 del D.Lgs. n. 14\/2019) e non certo ad altri fini, quali la partecipazione ad un campionato professionistico, che \u00e8 onere della societ\u00e0 realizzare, soddisfacendo le condizioni previste dalla disciplina di settore. Alla luce di tale chiaro quadro fattuale, non pu\u00f2 intravedersi alcuna frizione tra le regole e le discipline dell\u2019ordinamento statuale e quelle dell\u2019ordinamento sportivo, frizioni mai paventate dalla ricorrente fino al momento in cui, in adempimento delle seconde, la Reggina si \u00e8 vista negare l\u2019ammissione al campionato e non per la necessit\u00e0 di dare esecuzione alla decisione del Tribunale fallimentare di <strong>Reggio<\/strong> <strong>Calabria<\/strong>, ma per scelte imputabili alla propria gestione finanziaria. Non pu\u00f2, in altri termini, la societ\u00e0 ricorrente dapprima adeguarsi alle norme dettate dalla Federazione per la partecipazione al campionato e solo dopo averle disattese pretendere di contestarle, appellandosi alle decisioni del Tribunale fallimentare, che ben le avrebbero consentito, peraltro, di rispettare la scadenza imposta dalla Federazione a tutti gli aspiranti alla medesima competizione sportiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Quest\u2019ultima, com\u2019\u00e8 evidente, presenta tutti i caratteri della procedura concorsuale, prevedendo una fase di pre-qualificazione rimessa alla discrezionalit\u00e0 della FIGC, che ha il potere di fissare i criteri per l\u2019ammissione al campionato, nell\u2019ambito del percorso pubblicistico che determina la composizione degli organici della successiva stagione sportiva, mediante una procedura di tipo competitivo, che deve assicurare, in primis, la par condicio tra i partecipanti.<br \/>\nIn relazione a tale aspetto, non \u00e8 superfluo rilevare che quando vengono in rilievo procedure concorsuali, \u00e8 opportuno evitare che regole o fatti sopravvenuti nel corso dello svolgimento del procedimento consentano la partecipazione a chi, al momento dell\u2019indizione, non ne aveva titolo, anche al fine di non pregiudicare il buon andamento della procedura stessa, riaprendo continuamente i termini per la partecipazione, con evidente pregiudizio per l\u2019efficienza e l\u2019efficacia dell\u2019azione amministrativa e la conclusione del procedimento in tempi celeri e certi.<br \/>\nPer tali ragioni, in tali peculiari procedure amministrative, si applica la sola legge esistente al momento dell\u2019inizio della procedura e non trovano spazio le modifiche normative o fattuali intervenute successivamente all\u2019adozione del bando (o di atto equivalente), che non possono rilevare nell\u2019attivit\u00e0 amministrativa procedimentale. Quest\u2019ultima, propria delle procedure lato sensu selettive, si distingue dall\u2019ordinario procedimento amministrativo (governato dal principio del tempus regit actum) ed \u00e8 retta dalla diversa regola del tempus regit actionem, poich\u00e9 tutto il procedimento \u00e8 regolato dalla disciplina vigente al momento del suo avvio (cfr., in termini, TAR Catanzaro, sez. I, n. 1420\/2007).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Le medesime ragioni di parit\u00e0 di trattamento tra i concorrenti e di celerit\u00e0 e speditezza dell\u2019azione amministrativa presidiano la natura perentoria del termine del 20 giugno 2023, previsto dal C.U. 66\/A e ribadito dal C.U. n. 169\/A.<br \/>\nSul punto, \u00e8 sufficiente richiamare l\u2019orientamento gi\u00e0 espresso da questa Sezione (sent. n. 7045\/2022) e condiviso dal Giudice d\u2019appello, in base al quale \u201cesigenze di celerit\u00e0 e puntualit\u00e0 delle procedure e degli adempimenti legati alla iscrizione ai campionati impongono la presenza di termini perentori la cui infruttuosa scadenza non potrebbe che comportare la esclusione dai campionati stessi. Le competizioni debbono infatti iniziare per tempo, data la stretta interdipendenza degli incontri e gli impegni stagionali da rispettare, e non ammettono ritardi colpevolmente ascrivibili a singole societ\u00e0. Come affermato da questa stessa sezione nella citata sentenza n. 4001 del 24 maggio 2021, infatti, tali provvedimenti (nel caso di specie: il Manuale licenze 2021-2022) dettano \u201cuna scansione procedimentale ristretta, ma nondimeno vincolante, non per ragioni formali, ma a tutela dell\u2019interesse generale alla puntuale organizzazione ed al regolare avvio dei campionati entro i termini e nel rispetto di procedure e modalit\u00e0 definiti ex ante ed applicati nei confronti di tutte le squadre di calcio partecipanti alla competizione\u201d. Va dunque tendenzialmente ascritta all\u2019autoresponsabilit\u00e0 delle societ\u00e0 stesse l\u2019eventuale inosservanza delle condizioni e dei termini stessi\u201d (C.d.S., Sez. V, sent. n. 9876\/2022 del 10.11.2022).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Applicando le sopra indicate regole ermeneutiche alla fattispecie oggetto di giudizio, deve ritenersi che la disciplina in vigore al momento della fase di preselezione ed ammissione non poteva essere derogata dalla Federazione, pena la lesione della posizione degli altri partecipanti alla procedura concorsuale ed il pregiudizio delle preminenti esigenze organizzative della Federazione e della Lega. Non rileva, dunque, la natura definitiva o non definitiva della sentenza del Tribunale Fallimentare, che per quanto spiegato non entra in conflitto con i comunicati ufficiali e le conseguenti decisioni degli organi federali.<br \/>\nNon rilevano neppure le deduzioni relative alla natura di \u201cdebito scaduto\u201d o meno delle pendenze tributarie e previdenziali alla data del 20 giugno 2023, che la ricorrente assume estinte per effetto della intervenuta omologazione forzosa ex art. 63, comma 2, CCII da parte del Tribunale, con nascita di un \u201cnuovo\u201d debito da pagare entro il 12 luglio 2023, n\u00e9 la situazione di formale equilibrio finanziario della societ\u00e0 prima dell\u2019inizio del campionato per effetto del pagamento effettuato in data 5 luglio 2023 (prima dell\u2019emanazione del provvedimento finale da parte del Consiglio Federale del 7 luglio 2023).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ed infatti, ci\u00f2 che rileva \u00e8 che il presupposto (non contestato) per l\u2019iscrizione al campionato era l\u2019adempimento degli obblighi previsti nel C.U. n. 169\/A entro il termine perentorio valido per tutti gli aspiranti alla partecipazione al campionato, vale a dire il 20 giugno 2023, adempimento possibile ma non eseguito dalla ricorrente, con conseguente irrilevanza della diversa tempistica prevista per i pagamenti dalla sentenza del Tribunale Fallimentare.<br \/>\nE del resto, alla lettera b) del comunicato ufficiale n. 169\/A non pu\u00f2 attribuirsi alcun significato diverso da quello implicante l\u2019obbligo di effettuare il pagamento entro il termine perentorio del 20 giugno 2023.<br \/>\nCos\u00ec dispone il suddetto comunicato: <em>\u201cQualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorit\u00e0 giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le societ\u00e0 interessate dai suddetti provvedimenti devono:<\/em><br \/>\n<em>a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la <strong>Co.Vi.So.C.<\/strong> copia conforme all\u2019originale dei suddetti provvedimenti;<\/em><br \/>\n<em>b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti;\u201d.<\/em><br \/>\nNon pu\u00f2 ritenersi \u2013 come sostenuto dalla difesa della Reggina \u2013 che l\u2019espressione \u201cosservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti\u201d<em> si riferisca alla semplice possibilit\u00e0 di adempiere entro (tutto) l\u2019eventualmente pi\u00f9 ampio termine concesso dal Tribunale Fallimentare, risultando al contrario chiaramente previsto, dalla parte successiva del medesimo comunicato, che \u201cGli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, cos\u00ec come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione n\u00e9 dalla Co.Vi.So.C., n\u00e9 dal Consiglio federale\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Alla luce di tali rilievi, risultano infondati i motivi di impugnazione dal numero 1 al numero 8 (fatta eccezione per il motivo nr. 7, di cui al prosieguo), nonch\u00e9 le doglianze relative all\u2019asserita violazione degli articoli 49, 56, 101 TFUE e 2 l. n. 287 del 1990, che si appalesano, per quanto sopra, sprovviste di fondamento logico-giuridico. Venendo alla censura relativa alla violazione del principio di parit\u00e0 di trattamento (motivo n. 7 del ricorso introduttivo), in relazione alla posizione del Lecco Calcio, \u00e8 sufficiente rilevare che l\u2019asserita simmetria di posizioni, che sola pu\u00f2 fondare una censura di tal fatta, non sussiste, in quanto nel caso del <strong>Lecco<\/strong> <strong>Calcio<\/strong> i motivi di esclusione afferivano ad irregolarit\u00e0\/carenze dei criteri infrastrutturali e non di quelli economico finanziari, che hanno invece impedito l\u2019ammissione al campionato della <strong>Reggina<\/strong>.<br \/>\nQuesti ultimi, \u00e8 bene precisarlo, incidono sulla capacit\u00e0 delle singole societ\u00e0 di affrontare il campionato in una situazione di equilibrio economico-finanziario, al fine di non determinare criticit\u00e0 nello svolgimento delle competizioni sportive e di non falsarne lo svolgimento e, pertanto, si sostanziano in un giudizio prognostico che si pone su di un piano diverso rispetto a quello, eminentemente oggettivo, relativo alla sussistenza o meno dei criteri infrastrutturali.<br \/>\nEco Hub<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Peraltro, la vicenda che ha contraddistinto la mancata ammissione al campionato di serie B 2023-2024 del Lecco Calcio \u00e8 originata da una singolare consecuzione temporale degli eventi che hanno contraddistinto il procedimento di ammissione al campionato di quella squadra, relativamente allo spostamento dell\u2019ultima partita dei play-off a data successiva a quella indicata dalla Federazione per l\u2019adempimento del cd. \u201ccriterio infrastrutturale\u201d, circostanza eccezionale non equiparabile a quelle che hanno determinato l\u2019esclusione della societ\u00e0 Reggina. Non ammissibili sono, infine, le censure di illegittimit\u00e0 relative all\u2019art. 52 delle N<strong>OIF, per violazione della normativa superiore costituita dal principio di ragionevolezza<\/strong> (art. 3 Cost.), dal diritto di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) e dal buon andamento ed imparzialit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa (art. 97 Cost.), non avendo la ricorrente impugnato dinanzi al Collegio di Garanzia, in uno all\u2019atto di mancata ammissione, le regole del procedimento di iscrizione al campionato, essendosi limitata a censurarne la concreta applicazione sulla base di un\u2019erronea interpretazione delle stesse, in violazione del vincolo della pregiudiziale sportiva, di cui all\u2019art. 3, comma 1, del decreto legge n. 220 del 2003.<br \/>\nConclusivamente, il ricorso deve essere deve essere complessivamente respinto, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili di cui agli atti di intervento ed improcedibilit\u00e0 del ricorso incidentale proposto dal Brescia Calcio s.p.a..<br \/>\nLa complessit\u00e0 e la novit\u00e0 della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio.<br \/>\nP.Q.M.<br \/>\nIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;<br \/>\ndichiara improcedibile il ricorso incidentale;<br \/>\nSpese compensate.<br \/>\nOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall\u2019autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2023 con l\u2019intervento dei magistrati:<br \/>\nFrancesco Arzillo, Presidente<br \/>\nRaffaello Scarpato, Referendario, Estensore<br \/>\nSilvia Simone, Referendario<br \/>\nL\u2019ESTENSORE IL PRESIDENTE<br \/>\nRaffaello Scarpato Francesco Arzillo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA 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