Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata andata sostenitori delle Società Benevento, Cagliari, Como, Cosenza, Genoa, Modena, Palermo, Pisa, Reggina. Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere omesso di impedire, al 26° del secondo tempo, l’ingresso nel recinto di giuoco di due persone non autorizzate che, arrivando in prossimità del terreno di giuoco, contestavano con atteggiamento intimidatorio ed espressioni gravemente ingiuriose l’operato arbitrale costringendo, pertanto, l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto e mezzo, reiterando tale atteggiamento anche al termine della gara all’interno degli spogliatoi; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti del Direttore di gara; per avere infine, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica una delle quali colpiva un calciatore della squadra avversaria causandogli momentaneo dolore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, all’inizio del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo che esplodeva vicino a due steward causandone lo stordimento; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria un petardo ed una bottiglietta di plastica semipiena; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto al termine della gara dal proprio Presidente.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SPAL a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto al termine della gara dal proprio Presidente.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato, nel corso della gara, la regolare ripresa del giuoco.
Calciatori espulsi per due giornate
COLLOCOLO Michele (Ascoli): per avere, al 3° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un’espressione irriguardosa.
Calciatori espulsi per una giornata
PEDA Patryk (Spal): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
VALLOCCHIA Andrea (Cosenza): per avere, al 44° del secondo tempo, per avere, criticato l’operato arbitrale, imprecando in maniera ingiuriosa; infrazione rilevata da un Assistente.
CALABRESI Arturo (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CITTADINI Giorgio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
HAPS Ridgeciano Dela (Venezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
LA MANTIA Andrea (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MAITA Mattia (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MARCONI Ivan (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).