Il Tribunale Federale Nazionale ha spiegato le ragioni della decisione che ha portato alla perdita di tre punti per la Reggina, insieme all’inibizione del suo rappresentante legale e di Paolo Castaldi. Lo stralcio del documento pubblicato dal sito della Federazione:
“Si è innanzi vista la rilevanza che l’ordinamento sportivo attribuisce alle proprie norme che sanciscono l’obbligo di seguir determinate modalità e tempistiche in relazione al pagamento degli oneri tributari. L’osservanza di dette norme è imposta anche dal Codice di Giustizia Sportiva. L’art. 4, difatti, al comma 1 stabilisce che i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Tra i soggetti destinatari dell’obbligo di rispettare la normativa federale e in ogni caso di agire con lealtà correttezza e probità vi sono, in forza del richiamo all’art. 2, comma 2, CGS, i soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, e comunque ogni altro soggetto che svolge attività rilevante per l’ordinamento federale. Dagli atti del procedimento è emerso che la società, attesa la pendenza della procedura volta all’omologa degli accordi di ristrutturazione, ben avrebbe potuto, per rispettare i pagamenti e le tempistiche richiesti dall’ordinamento federale, ricorrere alla finanza esterna”.
“Del resto, proprio nella nota integrativa al bilancio al 30.6.2022 è stato espressamente detto che all’esito di tali accordi che potranno essere supportati unicamente da finanza esterna, è indissolubilmente legata la continuità aziendale. In tale contesto, il socio di maggioranza, “soggetto sportivo” per quanto innanzi evidenziato, anch’esso tenuto al rispetto delle norme federali e al principio di lealtà, correttezza e probità, si sarebbe dovuto preoccupare di intervenire apportando la finanza necessaria per il pagamento dei debiti tributari oggetto di deferimento. Il Tribunale ritiene, pertanto, che sia necessario disporre la trasmissione degli atti relativi al procedimento n. 148/TFN-SD alla Procura Federale, affinché valuti se nella condotta omissiva tenuta dagli amministratori e dal socio di maggioranza della Reggina 1914 Srl, consistente nel non aver apportato la finanza necessaria per il pagamento dei debiti tributari in questione, sia ravvisabile una violazione dell’art. 4 CGS”.
“Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrua la sanzione di mesi tre di inibizione per il sig. Paolo Castaldi e di punti 3 di penalizzazione in classifica (di cui 1 punto per il mancato versamento degli emolumenti novembre e dicembre 2022) per la Reggina 1914 Srl, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva. Ciò tenuto conto dell’esiguità dell’importo degli emolumenti non versati e del numero ridotto dei calciatori a cui detti emolumenti non sono stati corrisposti. Il tutto, pur nella ritenuta gravità dei fatti commissivi ed omissivi imputabili alla società, tenuto conto trattarsi della prima violazione riscontrata”.