Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Cagliari, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Genoa, Modena, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Reggina, Sudtirol e Ternana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato seggiolini divelti verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, in relazione alla gravità del fatto potenzialmente pericoloso; per avere, inoltre, lanciato un petardo e due fumogeni sul terreno di giuoco che causava l’interruzione del giuoco per pochi secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato seggiolini divelti verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, in relazione alla gravità del fatto potenzialmente pericoloso; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco tre petardi e alcuni fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa quattro minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00
BELLUSCI Giuseppe (Ascoli): per avere, al 45° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto al Direttore di gara espressioni offensive, reiterando tale atteggiamento negli spogliatoi.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
GLIK Kamil (Benevento): per avere, al 39° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara epiteti
offensivi; infrazione rilevata da un Assistente.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CAMARA Drissa (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CEPPITELLI Luca (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
KONE Ben Lhassine (Frosinone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
SABELLI Stefano (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).
STROOTMAN Kevin Johannes (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VIGNALI Luca (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
ZANELLATO Niccolo (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).