Il Giudice sportivo, premesso che in occasione della gara disputata nel corso del turno preliminare dei play-off sostenitori delle Società Cagliari. Reggina, Sudtirol e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due accendini; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lettera b) CGS.