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Reggio Calabria: condannata Poste Italiane

Sentenza di condanna per Poste Italiane: devono essere rimborsate le differenze degli interessi sui Buoni Fruttiferi Postali serie Q

di Filippo Francesco Idone

Innovativa sentenza del 25 maggio 2023 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, relativa alla questione dei buoni fruttiferi postali della serie Q, che accoglie le istanze dei risparmiatori, condannando Poste Italiane a rimborsare la differenza di interessi non corrisposti in sede di liquidazione. E’ quanto sostiene l’Avv. Saverio Cuoco a seguito di tale sentenza che riveste una particolare rilevanza, poiché finora sui buoni postali fruttiferi della serie Q, la Corte di Cassazione, si era espressa in senso diametralmente opposto, ossia negando la differenza di interessi, dopo l’entrata in vigore del D.M. 13 Giugno 1986 n. 148 , che contiene la modifica dei tassi di rendimento per i Buoni Fruttiferi Postali emessi a partire dal 01.07.1986.

Nello specifico, Poste italiane ha applicato i nuovi tassi di interesse diversi da quelli contrattualmente concordati con il sottoscrittore ed indicati a tergo dei relativi buoni. Nel caso specifico, l’intestataria dei suddetti buoni postali fruttiferi emessi nell’anno 1988 e cioè successivamente al D.M. 13 giugno 1986 n.148, difesa dall’Avv. Cristina Latella dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, riscuoteva il rendimento degli stessi nell’anno 2019 con una ingiusta decurtazione di quanto pattuito all’atto della sottoscrizione, con la negazione del pagamento dell’importo che sarebbe stato dovuto, secondo le condizioni riportate sui titoli.

Detta sentenza ha riconosciuto che “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, dettata dal testo unico approvato con il D.P.R.  29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli, si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l’emissione, deve essere risolto dando la preminenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere messi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori”.

Scrive sul punto il Giudice di Pace di Reggio Calabria: “le indicazioni sugli interessi indicate sul retro dei buoni fruttiferi postali, non possono non indurre i consumatori ad un legittimo affidamento sull’applicazione del tasso di interesse indicato ed è palese che tale affidamento deve essere salvaguardato”. Per tali considerazioni, il Giudice accoglie la domanda e condanna Poste Italiane al pagamento nei riguardi dell’intestataria dei buoni postali fruttiferi, all’importo di 4.331,89 quale differenza tra quanto effettivamente rimborsato e quanto avrebbe dovuto essere restituito in ragione delle condizioni contrattuali riportate sui buoni, con condanna inoltre di Poste Italiane al pagamento delle spese di giudizio. Pertanto, la ” battaglia” dei risparmiatori”, che vantano la differenza di interessi non corrisposti da Poste Italiane, può ritenersi ancora aperta e si precisa che anche coloro i quali hanno ottenuto il rimborso di tali buoni, possono richiedere la differenza spettategli.

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