Domani ci sarà la sentenza del Consiglio di Stato riguardante l’ammissione o meno della Reggina (e del Lecco) in Serie B. Dopo la bocciatura dei ricorsi presentati alla COVISIC, Tar del Lazio e CONI, gli amaranto si appellano all’ultimo grado dell’ordinamento sportivo. La città di Reggio Calabria è in fermento e i tifosi si sono organizzati per andare a Roma e aspettare fuori dai cancelli del Consiglio di Stato per sapere immediatamente se la Reggina giocherà tra i Cadetti oppure sparirà dal calcio professionistico.
Per questo motivi i membri appartenenti al Consiglio di Stato insieme alle Forze dell’Ordine hanno comunicato che: “ACQUISITE informalmente, anche per il tramite delle Forze dell’Ordine, notizie circa una possibile affluenza massiva di pubblico alla discussione delle cause sopraindicate;
CONSIDERATA la ridotta capienza dell’aula di udienza della Quinta Sezione, che impedisce una partecipazione di pubblico numerosa alla discussione delle suddette controversie;
VISTO che il Presidente del collegio è chiamato a esercitare i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro;
RITENUTO pertanto di dover assicurare la tutela dell’ordine pubblico e consentire il regolare svolgimento della trattazione orale dei predetti giudizi;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire l’ordinata discussione dei predetti giudizi, limitare l’accesso all’aula d’udienza della Quinta Sezione a un numero di persone non superiore a otto, oltre ai difensori delle parti costituite in giudizio e degli eventuali rispettivi praticanti, anche nell’ipotesi di chiamata congiunta dei suddetti giudizi;
RITENUTO comunque che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, delle norme di attuazione al c.p.a., il Presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell’udienza, può comunque chiedere l’intervento della forza pubblica;
DECRETA
1. Che per le cause NRG 6915/2023, 6916/2023, 6939/2023, 6941/2023 e 6982/2023, fissate all’udienza pubblica del 29 agosto 2023, sia prevista una partecipazione di pubblico non superiore al numero di otto persone, oltre ai difensori delle parti costituite in giudizio e degli eventuali rispettivi praticanti, anche in caso di chiamata congiunta dei suddetti giudizi, fermo restando il potere del Presidente di disporne comunque l’allontanamento laddove ricorrano esigenze di maggior tutela dell’ordine pubblico e di richiedere l’intervento della forza pubblica;
2. Manda alla Segreteria di trasmettere il presente decreto al Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e ai magistrati facenti parte del collegio, nonché di provvedere sia al suo deposito nei fascicoli informatici di ciascun ricorso sia alla sua rituale pubblicazione nelle forme dovute sul sito dell’Amministrazione”.