È stata sancita la prevalenza del diritto eurounitario, fissati i molteplici profili discriminatori delle gare italiane, imposta la giurisprudenza della Corte di Giustizia e ricordate le sentenze nazionali di merito e di legittimità che disapplicano la sanzione penale per i titolari dei centri Stanleybet. La Procura e il Gip di Catanzaro avevano posto a fondamento della misura il meccanismo di regolarizzazione fiscale che, secondo i magistrati, sarebbe stato un’occasione volutamente trascurata dalla Stanleybet. Imperativa, rigorosa e inevitabile la pronuncia del Tribunale del riesame che richiama e ribadisce la giurisprudenza in materia “… il reato ipotizzato non sussiste se — dopo aver invano richiesto l’autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s., rifiutata per il solo fatto che la società estera mandante non fosse titolare di concessione (come nel caso di specie) – il terminale italiano di una rete facente capo ad un allibratore straniero, autorizzato ad operare in uno Stato dell’Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell’assegnazione delle concessioni di gioco, operi in modo trasparente come soggetto, contrattualmente legato al bookmaker, che riceve le scommesse ed il denaro costituente la posta di gioco e trasmette i dati all’allibratore, eventualmente pagando poi le vincite su mandato di quest’ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i luoghi di vendita di cui al all’art. 1, comma 2.”
Il Tribunale evidenzia che la normativa del 2014, assunta dalla Procura come fondamento del provvedimento cautelare, non esplica effetti in sede penale, non elimina i precedenti meccanismi discriminatori nell’attribuzione delle concessioni e statuisce \”la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Gip non consente di superare le argomentazioni sopra indicate, in quanto la citata normativa di cui alla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) incide sulla regolarizzazione fiscale ai sensi dell’art. 1 comma 463 e ss, ma non opera una rivisitazione della normativa interna idonea a rimuovere meccanismi discriminatori nelle assegnazioni delle concessioni di gioco, dovendosi dare atto che la difesa ha allegato sentenze di legittimità e sentenze di merito, concernenti proprio il prevenuto, ove è stato analizzato il profilo discriminatorio delle concessioni di gioco in relazione alla Stanleybet.”
Il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato e ha disposto la restituzione dei beni all’avente diritto.