Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Como, Frosinone, Genoa, Reggina e Spal hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al 14° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
CASO Giuseppe (Frosinone): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BERUATTO Pietro (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
FORTE Francesco (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MANTOVANI Valerio (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).