Gli avvocati della Reggina Enrico Lubrano, Donato Patera, Paolo Rodella e Fabio Cintioli sono riusciti a dimezzare i tempi tra l’udienza e la discussione al Tar del Lazio. Il colloquio sarà via telematica il 27 luglio mentre la questione si svolgerà 11 agosto in presenza a Roma. Di seguito la nota integrale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):
Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 10576 del 2023, proposto da Società Reggina 1914 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Donato Patera, Paolo Rodella, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Flaminia, 79;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I., in persona del legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Fidanzia ed Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 6;
Collegio Garanzia Sport Presso il C.O.N.I., Collegio Garanzia Sport Presso C.O.N.I. – Sezione Controversie, Covisoc; nei confronti Lega Nazionale Professionisti Serie B, non costituitasi in giudizio;
Società Brescia Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacomo Fenoglio, Federico Fossanova, Avilio Presutti, e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, Piazza San Salvatore in Lauro, 10;
Società Perugia Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, Via Roberto Malatesta, 124;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, 20 luglio 2023, n. 64 , che ha rigettato il ricorso proposto dalla Società Reggina per la riammissione in Serie B; nonché di tutti gli atti, presupposti e conseguenti, ad esso comunque connessi e, in particolare, della delibera pubblicata il 7 luglio 2023 del Consiglio Federale della FIGC di cui al CU n. 8/A che – sulla base del parere della CO.VI.SO.C., Commissione Vigilanza Società di Calcio (Covisoc@pec.figc.it) 6 luglio 2023, prot. n. 1594/2023 (anche esso oggetto della presente impugnazione), che ha respinto il ricorso della Reggina 1914 S.r.l. – ha deciso di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2023/2024;
nonché della nota 30 giugno 2023, prot. n. 1484/2023, con la quale la COVISOC, con riferimento al rilascio della Licenza Nazionale 2023-2024, ha rilevato a carico della esponente Società “il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2023-2024, di cui al Titolo primo del Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022, come modificato e integrato dai Comunicati Ufficiali nn. 141/A del 14 Marzo 2023 e 169/A del 21 Aprile 2023”; nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso e, in particolare, a titolo meramente tuzioristico, ove occorra, del richiamato Comunicato Ufficiale n. 169/A;
nonché per il riconoscimento del titolo/diritto della Società Reggina al rilascio della Licenza Nazionale ed all’ammissione al Campionato di Serie B 2023-2024. Con richiesta di abbreviazione dei termini (già ridotti alla metà dall’art. 119 c.p.a.), al fine di consentire la trattazione alla camera di consiglio del prossimo 2 agosto 2023. Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.; Vista l’istanza, proposta unitamente al ricorso, con cui la ricorrente chiede l’abbreviazione dei termini processuali, ai sensi dell’art. 53 c.p.a.; Considerato, con riferimento all’istanza cautelare monocratica, che va disposta l’audizione delle parti con apposita convocazione delle medesime in via telematica su piattaforma Teams per le ore 11,00 del giorno 27 luglio 2023;
Considerato, con riferimento all’istanza di abbreviazione dei termini:
a) che sussistono le ragioni di urgenza prospettate dalla parte ricorrente;
b) che l’oggetto del dimezzamento dei termini processuali non può che essere individuato con riferimento alla disciplina vigente, ossia all’art. 5 – quaterdecies del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, conv, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, il quale rinvia all’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) che in particolare, l’art. 218, comma 3 stabilisce, per quanto interessa in questa sede, che “il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. […] La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi”;
d) che quindi il termine di ventidue giorni complessivi dalla pubblicazione della decisione del Collegio di Garanzia viene a scadere successivamente all’udienza pubblica straordinaria già fissata per il 2 agosto 2023;
e) che il dimezzamento del predetto termine consente di fissare, per la trattazione del ricorso, l’ulteriore udienza pubblica straordinaria in data 11 agosto 2023, non sussistendo i presupposti per la trattazione della causa alla richiamata udienza del 2 agosto 2023, posto che il termine abbreviato, pari a undici giorni, comincia a decorrere dall’avvenuta notificazione del decreto (art. 53, comma 2 c.p.a.);
f) che va quindi fissato il termine delle ore 24 del giorno 26 luglio 2023 per la notifica del presente decreto alle controparti, ai sensi dell’art. 53, comma 2 c.p.a.;
g) che il deposito in segreteria della prova dell’avvenuta notifica del presente decreto alle controparti dovrà aver luogo al più presto possibile;
P.Q.M.
Fissa per l’audizione delle parti in via telematica la data del 27 luglio 2023, ore 11. Accoglie la domanda di abbreviazione dei termini alla metà ex art. 53 c.p.a., nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Fissa per la trattazione collegiale della causa l’udienza pubblica straordinaria del giorno 11 agosto 2023. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.