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Prescrizione Bollette dell’acqua: arriva la diffida per il Comune di Reggio

di Chiara Cucinotta

Anche il Comune di Reggio Calabria applica erroneamente la recente normativa sulla prescrizione breve prevista per il servizio idrico e l’Unione Nazionale Consumatori Calabria lo diffida dal proseguire su tali richieste. Infatti, su iniziativa dell’Unione Nazionale Consumatori che ha inoltrato un esposto, l’Antitrust ha aperto cinque istruttorie per far rispettare correttamente l’applicazione della prescrizione biennale che i consumatori possono far valere dal 1° gennaio 2020 per le bollette dell’acqua. Alcuni gestori, inoltre, nel pretendere pagamenti oltre i nuovi termini di prescrizione, avrebbero addebitato agli utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori, a fronte di tentativi di lettura da parte degli operatori dei servizi di fornitura andati a vuoto per inaccessibilità del misuratore, nonostante tale diritto oggi sussista sempre, a prescindere che il misuratore sia accessibile o meno. La legge n. 205 del 2017, infatti, prevede, per le fatture dell’acqua con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, la prescrizione dopo 2 anni.

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione per importi riferiti a consumi idrici risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della bolletta, appare idoneo ad indurre indebitamente i consumatori a corrispondere importi, spesso ingenti, relativi a consumi prescritti e in tal modo vanifica gli effetti che la nuova disciplina intende contrastare, ovvero l’emissione tardiva di fatture di conguaglio relative a consumi risalenti ad oltre due anni. È fondamentale, che per tutto il tempo necessario a far maturare la prescrizione, il gestore del servizio idrico non effettui alcun sollecito di pagamento tramite raccomandata o PEC nei confronti dell’utente, altrimenti il periodo di tempo necessario per far verificare la prescrizione si interrompe e comincia a decorrere per un nuovo periodo di 2 anni, tenendo presente che per l’interruzione della prescrizione della bolletta dell’acqua, non è sufficiente una semplice e-mail e nemmeno il sollecito contenuto in successive bollette.

Le Delibere ARERA n. 547 del 2019 e n. 186 del 2020 prevedono, infatti, che i gestori informino gli utenti della presenza in bolletta di crediti di cui può essere eccepita la prescrizione e inviino un apposito modulo per permettere di esercitare tale facoltà. Il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione breve, appare idoneo ad indurre indebitamente i consumatori a corrispondere importi, spesso ingenti, relativi a consumi prescritti. L’assenza di un’adeguata informativa sulla prescrizione biennale può ostacolare l’esercizio delle prerogative contrattuali, inducendo i consumatori a pagare importi per i quali, invece, sarebbe stato possibile eccepirne la prescrizione.

Da tempo l’Unione Nazionale Consumatori denuncia il mancato adeguamento alle disposizioni in merito alla prescrizione biennale, come previsto dalle disposizioni di Arera e la carenza di informazioni e l’assenza di trasparenza su tale aspetto produce un danno economico per i consumatori, che sono indotti a pagare somme di denaro per consumi già prescritti, ingenerando confusione tra gli utenti. Le condotte poste in essere in tal modo, integrano la violazione degli artt. 20,22,24 e 25 del codice del consumo, violando vari obblighi quali: la diligenza professionale della corretta informazione; la trasparente comunicazione all’utente con documento separato o con distinto ed evidenziato dettaglio in bolletta circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni addietro, con la possibilità di eccepirne la prescrizione biennale, mediante compilazione ed invio di modulo predisposto ad hoc; profilandosi perfino anche elementi di aggressività nei riguardi dell’utente, in quanto posto in essere da soggetto, che eroga servizi di interesse primario e irrinunciabile e che detiene, una posizione di vantaggio informativo, oltre che di oggettiva forza contrattuale rispetto a quella del singolo utente.

Il consumatore ha la possibilità di opporsi anche nel caso in cui il fornitore contestasse l’avvenuta prescrizione, secondo l’Antitrust, infatti, rifiutando le istanze di prescrizione breve. i comuni hanno indotto “indebitamente i consumatori a corrispondere importi, spesso ingenti, relativi a consumi prescritti”, per tale motivo l’Unione Nazionale Consumatori Calabria, contesterà ogni richiesta di pagamento di conguagli che si riferiscano ad un periodo maggiore dei due anni previsti dalla normativa attualmente vigente e chiederà per gli utenti che avessero effettuato pagamenti non necessari, il diritto di chiederne il rimborso. Per qualsiasi informazione e tutela contatta l’associazione 3288310045 o scrivi alla mail: xsavio@libero.it o collegati al sito www.uniconsum.it

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