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Referendum sulla giustizia, domani alle urne: tutto ciò che bisogna sapere

Domani tutta l'Italia è chiamata alle urne per esprimere il proprio parere in merito alle proposte abrogative avanzate dalla Lega

di Chiara Cucinotta

Domani, dalle 7 alle 23, l’Italia è chiamata alle urne per esprimere la propria volontà rispetto al cosiddetto “Referendum sulla giustizia”, promosso dalla Lega e articolato in cinque proposte abrogative rispetto alle norme vigenti.
In sede di seggio sarà possibile richiedere tutte e cinque le schede o solo quelle per i cui quesiti si desidera esprimere una preferenza.
Se si è d’accordo con la proposta abrogativa, andrà segnata una “X” sul “SI'”;
Se non si è d’accordo con la proposta abrogativa, andrà segnata una “X” sul “NO”.

Il referendum sarà ritenuto valido al raggiungimento del quorum, ovvero se la maggioranza degli elettori si recherà ai seggi a votare.


Le cinque proposte abrogative

  1. Scheda ROSSA
    «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?»

    La prima proposta riguarda l’abrogazione della cosiddetta “Legge Severino“, che prevede il divieto di ricoprire incarichi di governo, incandidabilità o ineleggibilità alle elezioni politiche o amministrative, e relativa decadenza delle cariche, per i soggetti che vengono condannati in via definitiva per determinati reati, anche commessi prima dell’entrata in vigore del decreto. Inoltre, prevede una sospensione automatica di massimo 18 mesi in caso di condanna non definitiva, per le cariche elettive regionali o negli enti locali.
    Abrogare, quindi votare “sì”, a questa proposta vorrebbe dire consentire anche ai condannati in via definitiva di candidarsi per nuove elezioni politiche o amministrative, o di continuare con il proprio mandato. La sospensione non sarà più automatica ma la decisione sarà in mano ai giudici che valuteranno caso per caso se applicare come pena accessoria anche l’interdizione dai pubblici uffici.


  2. Scheda ARANCIONE
    «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e successive modificazioni.”?»

    Attualmente l’art. 274 del Codice di Procedura penale stabilisce i casi in cui è possibile applicare la detenzione preventiva per soggetti non ancora condannati, e sono: rischio di fuga, rischio di inquinamento delle prove o rischio che il soggetto commetta altri reati.
    Abrogare questa norma, ovvero votare “Sì” al referendum, vuol dire limitare i casi in cui è possibile applicare le misure cautelari preventive.


  3. Scheda GIALLA
    «Volete voi che siano abrogati: l'”Ordinamento giudiziario” approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n.1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150”, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art.2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n.111 e dall’art.3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24, limitatamente alle seguenti parti: art.11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art.13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art.13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art.13, comma 3; art.13, comma 4; art.13, comma 5; art.13, comma 6; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160.”?»

    Il terzo quesito, molto più lungo degli altri, riguarda la separazione delle funzioni giudicanti e requirenti dei magistrati,  ovvero la possibilità per questi ultimi di passare dalla carica di giudice a quella di pubblico ministero per non più di quattro volte.
    Votare “sì” a questa proposta vorrebbe dire per i magistrati operare la scelta tra le due cariche a inizio carriera, senza poi poter cambiare funzione.


  4. Scheda GRIGIA
    «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art.1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.7, comma 1, lettera a)”; art.16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?».


    Oggi i magistrati possono essere valutati solo dal Consiglio superiore della magistratura (Csm) sulla base di pareri non vincolanti elaborati dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dai Consigli giudiziari, organi composti da magistrati e membri laici, ovvero avvocati e docenti universitari di materie giuridiche.
    Votare “sì” a questa proposta abrogativa comporterebbe l’inclusione dei membri laici in tutte le fasi di delibera del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli giudiziari.


  5. Scheda VERDE
    «Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n.195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art.23, né possono candidarsi a loro volta”?»


    L’ultima proposta riguarda la modifica delle modalità di presentazione delle candidature dei magistrati al Csm. Oggi, un magistrato che desidera candidarsi deve raccogliere almeno 25 firme di altri magistrati a suo sostegno.
    Votare “Sì” vorrebbe dire la possibilità per i magistrati di candidarsi senza più la necessità delle firme dei colleghi.

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