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Unione Consumatori su rifiuti e legittimità uso telecamere

Per l’avv. Cuoco è possibile installare telecamere solo nel caso in cui non sia realizzabile porre in essere altri tipi di controllo

di Sebastiano Plutino

Sempre più spesso le polizie locali si trovano a dover fronteggiare l’abbandono di rifiuti, al punto che il ricorso a sistemi di videosorveglianza dedicati (c.d. “fototrappole”) è sempre più ricorrente.

Ma come ribadisce l’avv. Saverio Cuoco, responsabile regionale dell’Unione Nazionale Consumatori, è possibile installare il sistema di videosorveglianza solo nel caso in cui non sia realizzabile porre in essere altri tipi di controllo o si riveli non efficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi, vanno rispettati in tal caso i principi di liceità, finalità e proporzionalità.

Il verbale di accertamento per abbandono di rifiuti viene notificato il più delle volte al proprietario del veicolo ripreso dai sistemi di videosorveglianza, quale obbligato in solido, senza alcuno specifico riferimento ad una sua imputabilità dell’illecito amministrativo contestato.

Appare doveroso ricordare che sia la dottrina, unanime, che la giurisprudenza di legittimità, ritengono applicabile il principio della natura personale della responsabilità all’illecito amministrativo così come è dato desumere dal tenore dell’art 3 della L. 689/1981 il quale impone di fondare l’imputabilità della sanzione amministrativa sul principio della responsabilità personale dell’illecito commesso.  Diverse sentenze evidenziano come, in virtù dei principi generali che informano l’ordinamento sanzionatorio, si profili fondamentale, ai fini della corretta irrogazione di sanzioni amministrative, la certezza in ordine all’esatta identificazione del trasgressore.

Quindi non vi è alcuna certezza in merito al collegamento tra il conducente del veicolo in prossimità del luogo in cui vengono abbandonati i rifiuti e la persona del trasgressore stesso. Il sistema adottato dalla Polizia Municipale non assicura alcuna certezza sulla identificazione della persona che ha commesso la violazione ma, solo delle presunzioni su cui non si può fondare alcuna colpevolezza.

La responsabilità di chi commette un’infrazione è personale e risponde della sanzione solo chi materialmente ha commesso l’azione e pertanto la multa disposta al cittadino non deve solo indicare gli estremi dell’illecito, ma anche identificare, con precisione, il soggetto colpevole, altrimenti verrebbe meno il principio fondante dell’illecito amministrativo. La legge, infatti, stabilisce il principio generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo commesso (proprio come la responsabilità penale).

Gli agenti accertatori devono identificare, con precisione e senza margini di dubbio, chi ha commesso l’illecito e possibilmente contestarlo nella immediatezza dell’accadimento, altrimenti si finirebbe per attribuire una responsabilità oggettiva a un soggetto che, invece, non si è macchiato di alcuna responsabilità personale.

In base al disposto dell’articolo 3 della Legge n. 689 del 24/11/1981 “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”. Sia la dottrina unanime che la giurisprudenza di legittimità ritengono applicabili il principio della natura personale della responsabilità.

Per qualsiasi informazione e tutela contatta l’associazione 3288310045 o scrivi alla mail: xsavio@libero.it o collegati al sito www.uniconsum.it

 

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