Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Benevento, Como, Genoa, Palermo, Pisa, Reggina e Sudtirol hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PALERMO per avere, al 47° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
POMPETTI Marco (Sudtirol): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BRESCIANINI Marco (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CALIGARA Fabrizio (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
FLORENZI Aldo (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
HUARD Matthieu Emmanu (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VOGLIACCO Alessandro (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).