Nessuna illegittimità nella procedura che nel giugno dello scorso anno portò allo scioglimento del Comune di Soriano Calabro (Vibo Valentia) per presunti condizionamenti della criminalità organizzata. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall’ex sindaco, dagli ex presidente e vicepresidente del Consiglio comunale e da ex Consiglieri comunali. Secondo il Tar “i numerosi elementi riportati nelle relazioni a sostegno dell’esistenza di un condizionamento dell’apparato amministrativo del Comune da parte di soggetti collegati alla criminalità locale, la cui sussistenza non è stata efficacemente contestata con le censure formulate, evidenziano un quadro probatorio ampiamente idoneo a supportare le determinazioni impugnate”. Nel caso specifico, infatti, “la relazione prefettizia, poi recepita dal provvedimento di scioglimento, ha riportato una serie di vicende significative di una notevole interferenza nella gestione della cosa pubblica da parte di soggetti collegati alla locale criminalità organizzata”; e gli elementi raccolti “suffragano ampiamente l’assunto della sussistenza di forti condizionamenti degli apparati politici e amministrativi del comune disciolto da parte della criminalità, integrando quegli elementi concreti ed univoci che supportano la determinazione di scioglimento”. Alla fine, per i giudici “le contestazioni contenute nel ricorso si palesano inidonee a confutare le valutazioni operate dall’Amministrazione, poiché non elidono gli elementi sostanziali che emergono da quanto riportato, incentrandosi sull’ipotetico diverso significato o l’irrilevanza di alcune circostanze che però non possono essere riguardate singolarmente, ma devono essere apprezzate con riferimento al contesto delineato”. Da ciò il fatto che “il provvedimento di scioglimento in esame deve ritenersi pienamente legittimo, nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia, essendo stata correttamente evidenziata la presenza di contatti ripetuti e collegati alle scelte gestorie dell’amministrazione comunale degli organi di vertice politico-amministrativo con soggetti appartenenti alla criminalità locale, e la completa inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del Comune”. (ANSA).
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