Il mercato libero dell’energia è ormai alle porte e salvo proroghe, a partire dal 10 gennaio 2024 scomparirà definitivamente il Servizio di Maggior Tutela per la luce e gas, e tutti gli utenti del mercato tutelato saranno obbligati a scegliere un fornitore del mercato libero.
Gli operatori si sono attivati con offerte allettanti e convenienti, ma che prevedono un’applicazione su un periodo limitato di circa 12/24 mesi, per cui molti, alla scadenza contrattuale, si sono ritrovati inconsapevolmente, a dover fare i conti con una modifica unilaterale del contratto luce e gas.
Alla scadenza della promozione succede infatti, che l’azienda che eroga il servizio di energia e gas modifichi i piani tariffari unilateralmente, applicando tariffe molto superiori a quelle precedentemente offerte in promozione e concordate, e con il trucchetto che il gestore non ha inteso apportare alcuna modifica unilaterale al contratto vigente, ma semplicemente applicare le condizioni economiche della nuova offerta, non solo invia ai malcapitati utenti, bollette stratosferiche inconcepibili, ma impedisce loro di rivolgersi per tempo, ad altri gestori con offerte più convenienti.
ARERA è intervenuta a tale proposito più volte e ha stabilito delle regole ben precise, che debbono essere seguite sia dai gestori di energia elettrica e gas, sia dagli utenti finali.
Innanzitutto, per evitare che al termine della promozione vengano modificate arbitrariamente le condizioni tariffarie, le aziende energetiche hanno l’obbligo di informare gli utenti sulle relative variazioni, con un preavviso di almeno tre mesi e tale comunicazione deve avvenire in forma scritta tramite una lettera inviata al cliente. Arera ha stabilito un indennizzo da riconoscere al cliente in caso di mancato o tardivo preavviso.
L’utente, sebbene non possa contestare le modifiche contrattuali imposte unilateralmente dai gestori di luce e gas, ha pieno diritto di rifiutarle, avvalendosi della possibilità di recedere senza pagare alcuna penale.
Quindi se ricevete una lettera con la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto”, che arriverà separata dalla normale fatturazione, dovrete prestare attenzione al fatto che in essa devono essere evidenziate le parti testuali del contratto modificate, quale voce tariffaria subisce la modifica e in quanto tempo tale modifica verrà effettuata.
Se riterrete di voler accettare le modifiche al vostro contratto, non dovrete far nulla ed essere diverranno efficaci decorsi 30 giorni.
In caso contrario l’Unione Nazionale Consumatori Calabria, assisterà gli utenti nella formulazione della lettera di recesso e/o di reclamo-indennizzo, nel caso in cui il fornitore di energia elettrica e gas, alla scadenza del periodo promozionale di 12 o 24 mesi, non comunichi le eventuali nuove tariffe, con un preavviso minimo di 3 mesi dal giorno dell’attuazione effettiva della modifica.