Ancora guai per il Sindaco Giuseppe Falcomatà inerenti al Processo Miramare. La motivazione? Il Comune avrebbe dovuto o comunque potuto costituirsi parte civile sul processo e quindi l’ente avrebbe potuto chiedere risarcimento al Sindaco ed agli assessori, dopo le condanne in primo e secondo grado.
E’ dei giorni scorsi infatti la notizia di una nuova indagine, un nuovo avviso di garanzia per abuso d’ufficio, dopo la condanna del Sindaco in Appello. Inchiesta partita dopo la denuncia presentata lo scorso maggio dal presidente di “Reggio Futura”, avv. Italo Palmara. Costituzione di parte civile del Comune che non si sarebbe mai consumata per la motivazione che si legge nel capo d’accusa, ovvero “in qualità di sindaco del Comune di Reggio Calabria ed insieme di imputato, Falcomatà avrebbe omesso di astenersi dalla decisione inerente la costituzione o meno dell’ente comunale, quale parte civile in quel giudizio penale”. il Pm Musolino, sentita la dirigente dell’Ufficio legale Fedora Squillaci e la responsabile dello staff del sindaco, Eleonora Albanese, ritiene che Falcomatà avrebbe agito “con più omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso”, violando quindi l’articolo 78 del Testo Unico degli Enti locali.
Secondo la Procura, da quanto si legge anche sul Corriere della Calabria, il Sindaco sarebbe “reiteratamente sollecitato ad assumere determinazioni da personale dipendente e qualificato” del Comune e, quindi, il reato ora contestatogli sarebbe stato commesso “intenzionalmente perchè non sottoscriveva l’istanza al Gip, predisposta dagli uffici dell’ente, per la nomina allo scopo di un curatore speciale e restava inerte anche in esito alla successiva analoga sollecitazione, giuntagli in vista della prima udienza dibattimentale”.
La Squillaci, prima dell’udienza preliminare, aveva trasmesso a Sindaco, Giunta e Segretario generale comunale una nota riservata e urgente nella quale li informava della possibilità di presentare un’istanza “al pubblico ministero, affinché chieda al giudice dell’udienza preliminare la nomina di un curatore speciale per la costituzione di parte civile del Comune, sempre che esista la volontà dell’Ente di costituirsi parte civile”, ma il Sindaco ha rimesso la scelta della decisione all’Avvocatura civica. Si rappresenta – si legge nella nota a riscontro – che è una valutazione di natura tecnico/giuridica inerente un atto gestionale, come tale, rimesso alla competenza della Signoria Vostra”. Lasciando, di fatto, la decisione sospesa. Questa la dichiarazione della Squillaci, ripresa dal Corriere della Calabria “A questo punto superate le ragioni di opportunità ritenni secondo quelle che erano le procedure seguite di dovermi costituire e quindi preparai una bozza da far sottoscrivere al sindaco, nella quale lo stesso si dichiarava in conflitto, così da poterla produrre al gip perché nominasse un curatore speciale che mi avrebbe potuto rilasciare la Procura Speciale per il singolo affare, ai fini della Costituzione di parte civile. Non ho ricevuto nessun riscontro e feci una seconda richiesta, prima dell’apertura del dibattimento, essendo ancora nei termini per potermi costituire. Non avendo ricevuto riscontro ho archiviato il fascicolo, poiché in assenza della procura speciale, non era possibile costituirsi parte civile”.
Sempre dallo stesso giornale online, la versione confermata agli inquirenti dalla responsabile dello staff del sindaco, Albanese: «Non ricordo che mi siano state date istruzioni per la redazione di una richiesta alla Prefettura in questi termini e non ricordo neppure se la questione sia stata poi proposta alla avvocatura dello stesso Comune». Un’impasse che ha reso impossibile la nomina del “curatore speciale” che avrebbe dovuto decidere sulla costituzione di parte civile dell’Ente nel processo “Miramare”. L’ipotesi degli inquirenti è che, agendo così, Falcomatà abbia procurato «a sé ed agli altri imputati, già componenti della Giunta comunale da lui presieduta, un ingiusto vantaggio patrimoniale, conseguente al mancato risarcimento del danno subito dall’ente, nonché arrecava al Comune di Reggio Calabria un danno ingiusto, derivante dal mancato esercizio dei suoi diritti e facoltà processuali, nonché della mancata cura delle sue aspettative economiche”.