Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Cittadella, Como, Frosinone, Genoa, Modena, Parma, Pisa e Spal hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, lanciato, in direzione di un calciatore della squadra avversaria, un bicchiere d’acqua e per avere, inoltre, al 49° del secondo tempo, lanciato, in direzione di un Assistente, due bottigliette d’acqua contenenti del ghiaccio; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato all’indirizzo del portiere della squadra avversaria, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PISA a titolo di responsabilità per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, persone non identificate ma riconducibili alla Società Pisa, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti e trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
MARRAS Manuel (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARACCIOLO Antonio (Pisa): per avere, al termine della gara, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.
GIRAUDO Federico (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
NAGY Adam (Pisa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
NDOJ Emanuele (Brescia): per avere, al 52° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario.
PIEROZZI Niccolo (Reggina): per avere, al 52° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario.
RODRIGUEZ Pablo (Brescia): per avere, al 49° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CROCIATA Giovanni (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DENTELLO AZZI Paulo Daniel (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
DI TACCHIO Francesco (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
LORES VARELA Ignacio (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MECCARIELLO Biagio (Spal): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).
SIBILLI Giuseppe (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VICARI Francesco (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).