Facendo seguito al comunicato reso pubblico alla cittadinanza in data 28/07/2023 con prot. 183930, secondo cui la scrivente Amministrazione (settore welfare) ha fornito un primo orientamento ai beneficiari e preso atto della nota n. 2835 del 31/07/2023 con cui l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha fornito i primi chiarimenti circa la fase transitoria per la fruizione del Reddito di Cittadinanza, la scrivente Amministrazione nell’ambito delle proprie funzioni per quanto di competenza comunica quanto segue:
1. Tutti i nuclei familiari che alla data odierna siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. in presenza di almeno un minore a carico;
b. in presenza di almeno una persona con disabilità (allegato 3 al DPCM 159/2013);
c. in presenza di almeno una persona con età pari o superiore a 60 anni;
Qualora non siano stati presi in carico dai servizi sociali, secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 5 del Decreto Legge n. 48/2023, entro la data del 31 Luglio u.s., saranno presi in carico dal servizio sociale previa verifica delle condizionalità di cui sopra ed operabilità della pratica su apposita piattaforma GePI.
Nei suddetti casi, la finalizzazione di presa in carico da parte dei servizi sociali potrà avvenire entro il 31 Ottobre 2023, e l’erogazione del beneficio, temporaneamente sospesa, potrà essere riattivata ricomprendendo le mensilità sospese.
Pertanto, nel caso in cui il beneficiario venisse preso in carico dal Servizio Sociale territoriale, anche se ciò dovesse avvenire nel mese di ottobre, verranno assegnate tutte le mensilità pregresse, a partire dal 1° Agosto u.s..
2. Tutti i beneficiari che ad oggi sono stati già avviati per quanto di competenza del Centro per l’Impiego in percorsi di formazione, politiche attive, programma GOL o in progetti utili alla collettività e non possiedono alcun requisito di cui sopra, pertanto rientrano nella fascia dei beneficiari dai 18 ai 59 anni, c.d. “attivabili al lavoro” potranno proseguire nel loro percorso, anche qualora avessero ricevuto comunicazione di sospensione del beneficio a decorrere dal 31 luglio u.s., in quanto la prosecuzione delle attività di cui sopra potrà portare al riconoscimento del beneficio connesso alla misura del Supporto per la formazione e il lavoro a partire dal 1° Settembre p.v.;
3. I nuclei familiari che non si trovano in nessuna delle condizioni precedenti, in quanto non presentano minori, persone con età pari o superiore a 60 anni o persone con disabilità, ma nel contempo non sono attivabili al lavoro in quanto si trovano in una condizione di vulnerabilità sociale caratterizzata da:
a. persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quanto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia e in carico ai servizi sociali territoriali;
b. persone in carico ai servizi per donne vittime di violenza;
c. persone in carico ai servizi per le dipendenze;
d. persone in carico ai servizi sociali territoriali.
Per loro sarà possibile iniziare o proseguire un percorso già avviato con i servizi sociali attraverso l’avvio dell’analisi preliminare su apposita piattaforma GePI, orientato alla finalizzazione di percorso di inclusione sociale che possa garantire l’erogazione del beneficio fino al 31/12/2023.
Si rammenta che, anche in questo caso, qualora il beneficiario venisse preso in carico dal Servizio Sociale territoriale, anche se ciò dovesse avvenire nel mese di ottobre, verranno assegnate tutte le mensilità pregresse, a partire dal 1° Agosto u.s..
Si comunica, altresì, che la convocazione dei beneficiari da parte del servizio sociale territoriale verrà effettuata esclusivamente:
• tramite la Piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell’assegno di inclusione;
• con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti forniti dai beneficiari.
Nessun’altra modalità, diversa da quanto indicato sopra, sarà presa in considerazione e/o agita dalla scrivente Amministrazione.