I calciatori della Reggina avrebbero chiesto la messa in mora della squadra amaranto. La scorsa stagione la si può dividere in due tronconi: un inizio di livello con performance ideali e un girone di ritorno costellato da pesanti sconfitte e pareggi inaspettati. L’esclusione dal campionato di Serie B, col solo il Consiglio di Stato come ultima scialuppa di salvataggio di ripescaggio, ha gettato nello sconforto generale i tifosi della Reggina. Da qualche giorno inoltre si è intensificata la voce della messa in mora della squadra da parte dei giocatori. Per quanto riguarda questo spinoso argomento riportiamo gli articoli dell’accordo collettivo tra Associazione Italiana Calciatori e le leghe professionistiche:
ARTICOLO 13 – Morosità. 13.1 Costituisce motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile della parte fissa della Retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto dall’articolo 5.2.1 ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il Calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante PEC, inviata in copia con le stesse modalità alla Lega. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento della Parte Variabile della Retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti (supra articolo 5.2.2), e a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il Calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante PEC, inviata in copia con le stesse modalità alla Lega.
13.3 La risoluzione del Contratto non può essere pronunciata qualora la Società provveda, entro 20 (venti) giorni dalla PEC di messa in mora, al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto del Calciatore.