Annullata la sentenza di condanna per un noto imprenditore 60enne, titolare di una importante società con sede a Crotone, difeso dall’Avv. Francesco Nicoletti. Nei suoi confronti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone aveva formulato una grave imputazione di bancarotta fraudolenta documentale per la violazione dell’art. 223 RD n. 267/1942 in relazione all’art. 216, comma 1 n. 2 RD n. 267/1942. Nello specifico, gli si contestava, nella sua qualità di socio, amministratore unico e legale rappresentante della società, di aver sottratto o comunque di non aver consegnato alla curatela i libri e le scritture contabili o, comunque, di non averle tenute rispettando gli obblighi connessi alla loro tenuta e conservazione in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio.
Con decreto di citazione a giudizio emesso dal GUP l’imputato veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone in composizione collegiale. L’istruttoria dibattimentale si articolava nell’assunzione della testimonianza del curatore del fallimento dalla cui escussione emergeva che la società, avente ad oggetto attività di commercio al dettaglio di confezioni per neonati, bambini, bomboniere e articoli da regalo, costituita nel marzo del 2019, aveva sempre operato in due distinte sedi ubicate nel Comune di Crotone e nel Comune di Castrovillari. Nell’anno 2015 il Tribunale di Crotone dichiarava il fallimento della società e con la stessa sentenza ordinava al suo legale rappresentante di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, fra cui i bilanci degli ultimi tre anni.
L’imputato, tuttavia, non ottemperava a tale invito. A confermare il comportamento totalmente inadempiente tenuto dall’imprenditore sono state le verifiche compiute attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate dalle quali è emerso il mancato deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni dal 2009 al 2014 nonché la mancata trasmissione di tutte le dichiarazioni fiscali (modelli Unici Ires – Iva – Irap – studi di settore – modelli 770). Il grave e persistente comportamento inadempiente tenuto dall’imputato per tutti gli anni in cui ha rivestito la carica di amministratore della società fallita, secondo quanto ritenuto in sentenza dai Giudici del Tribunale di Crotone, emergeva anche dalle testimonianze dei due testimoni indicati in atti quali consulenti fiscali della stessa società. Entrambi confermavano di non aver redatto nessuno dei libri e delle scritture contabili obbligatorie che, ai sensi degli artt. 2214 e 2478 c.c., dovevano essere tenute in una società che è soggetta a un regime ordinario di contabilità. I Giudici di primo grado, pertanto, ritenevano in modo certo e al di là di ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza dell’imputato in ordine al reato ascrittogli. La sua gravissima, persistente condotta, come riferito dal curatore, aveva impedito la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della società. L’imprenditore, dunque, veniva condannato alla pena di anni due di reclusione, sentenza poi confermata dai Giudici della Corte di Appello di Catanzaro. Proprio quest’ultima statuizione è stata impugnata dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione – Quinta Sezione Penale – che, in totale accoglimento dei motivi di ricorso presentati dall’Avv. Francesco Nicoletti, ha annullato con rinvio la condanna dell’imprenditore.