Sono molti i comuni che non applicano lo sconto TARI, nel caso in cui i cassonetti siano posizionati lontano da casa, contravvenendo così ad una ben precisa disposizione normativa, la legge 147 del 2013 che statuisce testualmente: “nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”. E’ quanto sostiene l’Avv. Saverio Cuoco, presidente regionale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, che ha inoltrato per tale motivo, un circostanziato esposto all’Antitrust e chiede che i cittadini dei comuni interessati, dove viene disattesa tale normativa, lo segnalino all’associazione, che provvederà a promuovere un’azione collettiva, investendo gli organi amministrativi competenti.
Il comune di Reggio Calabria ha cancellato tale disposizione (che pure era rimasta in vigore fino al 2012), nel regolamento comunale vigente, che non prevede alcuna forma di riduzione per la distanza dal punto di raccolta, ma sono comunque parecchi i comuni che disattendono un vero e proprio obbligo legislativo. A tale proposito l’UNC Calabria ha predisposto sulla propria pagina internet, una lettera fac-simile da inviare sia al Comune di appartenenza, settore TARI, che all’associazione a difesa dei consumatori, (a mezzo mail, per posta ordinaria o direttamente presso la sede), per segnalare l’omessa applicazione dello sconto TARI per la distanza dai cassonetti e la mancanza di tale riduzione obbligatoria, non prevista dai rispettivi regolamenti comunali, ma che scaturisce da un preciso obbligo normativo che il Comune non può negare.
E’ quanto dispone la legge 147/2013, uno sconto dovuto, in quanto la lontananza del punto di raccolta, costringe il residente a portare personalmente la spazzatura presso il più vicino centro, obbligandolo in tal modo a servirsi della propria auto ed è proprio il regolamento comunale che deve stabilire quale sia la distanza oltre la quale scatta la riduzione della Tari, (in genere oltre i 500 metri). Per ottenere tale sconto, bisogna inoltrare un’apposita domanda al Comune, che deve annoverare tale agevolazione nel proprio regolamento comunale, trattandosi di “sconto obbligatorio” sulla TARI, pertanto sottratto alla discrezionalità dei singoli Comuni. Inoltre, nel calcolo devono essere comprese anche le strade private o interpoderali, infatti più volte su tale quesito si sono espresse le varie Commissioni Tributarie provinciali e regionali, statuendo che: l’agevolazione della riduzione TARI del 40% non deve essere calcolata solo tra l’ubicazione del cassonetto e il punto d’innesto della strada interpoderale e/o privata con la strada pubblica, ma viceversa i giudici hanno riconosciuto che anche tale tratto stradale, va compreso nel calcolo della distanza.
La norma di riferimento è l’articolo 59, secondo comma, del DLgs n. 507/1993, il quale stabilisce che “i Comuni possono, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi, siti oltre le zone perimetrate, entro le quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa, da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”. Come ben si può costatare la norma di riferimento, non differenzia il tipo di strada (privata o pubblica) che deve percorrere il cittadino per portare i rifiuti dalla propria abitazione al punto di raccolta, per cui, l’agevolazione sulla riduzione del tributo, va calcolata anche sulla distanza del tragitto strada privata e/o interpoderale – innesto strada pubblica e più vicino centro di raccolta dei rifiuti.