La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Brescia Calcio S.p.a., INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate nei confronti di Reggina 1914 S.r.l., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Brescia Calcio s.p.a.;
- accoglie il reclamo proposto dall’Inps, dall’Inail e dall’Agenzia delle Entrate e per l’effetto revoca l’omologazione degli accordi di ristrutturazione e delle transazioni sui crediti tributari e contributivi proposti dalla Reggina 1914 s.r.l., disposta con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 9 giugno 2023;
- dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al Tribunale per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 49 co. 3 CCII;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
- dichiara, ai sensi dell’art. 51 comma 15 CCII, che le parti soccombenti non hanno agito e resistito con mala fede o colpa grave;
- dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di inammissibilità del reclamo proposto dalla Brescia Calcio s.p.a.;
- dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria in ordine alle circostanze allegate dal Commissario giudiziale nella memoria di costituzione (pag. 8 e ss.) del 14 ottobre 2023;
- dispone la notifica della sentenza, a cura della Cancelleria e in via telematica, alle parti;
- ordina la comunicazione della sentenza al Tribunale;
- dispone la pubblicazione e l’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.