Importante Società rinuncia al credito a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo da parte di un cittadino reggino che si era visto notificare una richiesta di pagamento per quasi 40 mila euro sulla scorta di un pregresso finanziamento acceso presso una Banca della città.

Il consumatore, assistito dall’Avv. Ombretta Florio del Foro di Reggio Calabria, è riuscito a far valere le sue ragioni nei confronti del colosso societario.

Si tratta di un risultato esemplare per i consumatori, destinato a fare giurisprudenza. In punto di diritto, l’Avv. Florio, sulla scorta della relazione redatta dal Dott. Giuseppe Giove di Napoli, eccepiva, tra l’altro, l’inefficacia del decreto ingiuntivo perché emesso in assenza di idonea prova scritta del credito; il difetto di legittimazione attiva della società opposta, qualificatasi come cessionaria del credito; la non esigibilità del credito per omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine; l’indeterminatezza del credito, per mancata indicazione dei criteri di computo della somma richiesta in pagamento, in relazione agli interessi applicati e alla effettiva sorte capitale residua; l’illegittimità del piano di ammortamento alla francese utilizzato in quanto implicante l’applicazione di interessi anatocistici; 6) l’indeterminatezza o erronea indicazione del TAEG ( asso annuo effettivo globale (TAEG) indicatore di tasso di interesse di un’operazione di finanziamento; l’inesigibilità degli interessi di mora.

Il legale chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo ovvero, in via subordinata, previo accertamento e dichiarazione di nullità delle clausole illegittime, la rideterminazione del credito vantato dalla società.

Per come rilevato nell’atto di opposizione del legale, avv. Ombretta Florio, l’art. 58 comma 2 TUB stabilisce che solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi in maniera chiara e trasparente i crediti inclusi o esclusi dall’ambito della cessione, detto contenuto risulta in concreto idoneo a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito.

Nella fattispecie affrontata, si è evidenziata la totale assenza di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società di recupero crediti in mancanza di conoscenza di una valida cessione del credito originario da parte dei correntisti.

La società, dinnanzi alle valide eccezioni sottese all’atto di opposizione al decreto spiegate dall’avv. Florio, ha provveduto a rinunciare nell’immediato al credito vantato a titolo di capitale, interessi e spese, nonché al decreto ingiuntivo, accettando la corresponsione da parte del cittadino della sola somma effettivamente dovuta per come riformulata dal perito di parte Dott. Giove, pari ad un terzo di quanto indebitamente richiesto con l’ingiunzione di pagamento.