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Calabria: Corte Costituzionale bocciate le norme della Regione su divieti per Ncc di ambulanze

La Corte Costituzionale ha bocciato le norme della Regione Calabrira su divieti per Ncc di ambulanze, dichiarandone l'illegittimità

di Sebastiano Plutino

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 62, depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, numero 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), come sostituito dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, numero 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», nella parte in cui vietava alle imprese funebri l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile.

Lo rende noto un comunicato della stessa Consulta. Il divieto in questione era stato contestato dal TAR Calabria per contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sotto il profilo della competenza, nonché con gli articoli 3 e 41 della Costituzione, in quanto ritenuto irragionevolmente lesivo della libertà di iniziativa economica e della concorrenza nel mercato del servizio di ambulanza.

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata, e assorbente, la questione promossa con riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. È stato, in particolare, osservato che la previsione contestata, adottata dalla Regione Calabria nell’esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute, ha introdotto per le imprese funebri una barriera all’ingresso nel mercato del servizio di ambulanza generalmente inteso (vale a dire comprensivo sia del trasporto di soccorso, che di quello non urgente e programmabile di pazienti, effettuato mediante servizio di NCC di ambulanza), così interferendo con la materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale.

Sulla base della ratio, della finalità e dei contenuti della disposizione regionale, ai fini del vaglio della sua legittimità costituzionale sotto il profilo competenziale, la Corte ha distinto nell’ambito del divieto fra quello, imposto alle imprese funebri, di esercitare trasporto di soccorso e quello, parimenti imposto, di esercitare servizio di Ncc di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile di pazienti.

Nel primo caso, la preclusione fissata dal legislatore regionale è diretta a tutelare la tranquillità e il benessere psicologico di soggetti particolarmente vulnerabili – come chi necessita di cure urgenti, i suoi parenti prossimi o gli accompagnatori – e dunque trova il suo fondamento nella materia della tutela della salute, producendo peraltro anche un effetto pro-concorrenziale (impedire forme di coartazione e pressione indebita da parte dall’impresa funebre che eserciti forme di trasporto di soccorso). Nel secondo caso, invece, il divieto di svolgimento di servizio Ncc per trasporto non urgente e programmabile non mira alla protezione di un interesse correlato alla tutela della salute o di altro interesse pubblico affidato alla cura della Regione, bensì incide direttamente sulla concorrenza, introducendo una barriera alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale ed influendo negativamente anche sulla libera scelta dei cittadini.

La Corte costituzionale, inoltre, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in via consequenziale, per analogo vizio di competenza, del comma 4, dell’articolo 7, della legge della Regione Calabria numero 48 del 2019, anche nella parte in cui vietava l’esercizio di attività funebre ai soggetti che svolgono il solo servizio di Ncc con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile.

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