Ll’Avv. Saverio Cuoco, presidente regionale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, commenta soddisfatto la decisione del Tribunale di Reggio che condanna Poste Italiane al risarcimento nei confronti di un risparmiatore sulla riscossione di 2 buoni fruttiferi, sottoscritti nel 2002. L’azienda dovrà restituire 5000€ + interessi.
“Una storia di risparmio e fiducia finita in tribunale, ma con un lieto fine per il cittadino”, commenta l’avv. Cuoco.
Il risparmiatore, dopo aver richiesto la riscossione dei due buoni fruttiferi, sottoscritti nel 2002, convinto avessero durata ventennale, si è sentito rispondere dallo sportellista dell’ufficio che fossero “prescritti”.
Da quel momento inizia la battaglia legale che viene supportata dall’Unione Nazionale Consumatori Calabria e dai legali Ermelinda Chiumiento e Cristina Latella, conclusa la vittoria in tribunale del cliente.
Il Tribunale di Reggio con la sentenza emessa il 19 agosto 2025, ha accolto l’istanza del risparmiatore, condannando Poste Italiane a restituire i 5.000 euro investiti, a corrispondere gli interessi maturati e a pagare anche le spese legali.
Il giudice ha sottolineato che l’azienda non aveva consegnato a Russo le informazioni dovute al momento della sottoscrizione, impedendogli di conoscere la reale durata dei buoni. Solo nel 2022, al momento del rifiuto, l’uomo ha scoperto che i titoli non erano ventennali, bensì settennali.
Invero, il D.M. 19 dicembre 2000 prescrive all’art. 3 “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento” e all’art. 6 stabilisce l’obbligo in capo a Poste Italiane s.p.a. di esporre al pubblico le condizioni praticate, rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto.
A tale riguardo deve osservarsi, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, diventando percepibile e riconoscibile.
Nel caso di specie, dunque, non può certamente ritenersi che la prescrizione decorra dal momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi (nel 2002), momento in cui si è verificato unicamente il fatto lesivo, essendosi invece il danno manifestato all’esterno solo nel momento in cui la convenuta Poste Italiane s.p.a. ha rifiutato il rimborso per intervenuta prescrizione (anno 2022).
“È una vittoria non solo del singolo, ma di tutti i risparmiatori commenta l’Unione Nazionale Consumatori Calabria, Poste deve garantire chiarezza e trasparenza, soprattutto verso cittadini anziani che affidano i propri risparmi a strumenti considerati “sicuri”.
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento alla tutela dei risparmiatori, soprattutto anziani e con minore alfabetizzazione finanziaria, sottolineando l’obbligo per Poste Italiane di fornire informazioni chiare e complete sui prodotti collocati.
Per l’Unione Nazionale Consumatori Calabria si tratta di una sentenza significativa, che rafforza i diritti dei cittadini nei confronti dei grandi intermediari finanziari.
Una decisione che rappresenta un precedente importante per quanti si trovano in situazioni simili e che ribadisce un principio semplice ma fondamentale: il risparmio va tutelato.
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