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Elezioni Regionali: l’appello del Garante Siclari

Il Garante delle persone con disabilità lancia un appello, in vista delle Regionali, affinchè nessuno resti escluso dall'esercizio del voto

di redazione
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Il Garante delle persone con disabilità lancia un appello, in vista delle Regionali, affinchè nessuno resti escluso dall’esercizio del voto: “La comunità della nostra regione è chiamata ad esprimere nuovamente il voto alle prossime consultazioni elettorali nelle giornate del 5 e 6 ottobre 2025 e l’occasione è proficua per ricordare alle amministrazioni, agli istituti e agli operatori le regole basilari finalizzate a garantire a tutti l’esercizio agevole del diritto di elettorato attivo.

Nel recente passato, infatti, molteplici sono state le doglianze giunte all’Ufficio di Garanzia in merito alle difficoltà riscontrate da alcune persone con disabilità, alle quali è stato in qualche caso persino negato il diritto al voto.

Orbene, una società che voglia dirsi inclusiva e civile non può negare il diritto di esprimere la propria preferenza elettorale; e ciò con particolare riferimento alle persone più fragili e bisognose di assistenza, configurando queste una categoria fondamentale per rappresentare eventuale dissenso verso che amministra in nome del popolo.

Anzitutto, dunque, va rinnovato il riferimento al diritto sancito dall’art. 29 della L. 104/1992, che prevede il c.d. “voto assistito” per le persone impossibilitate fisicamente ad esprimerlo in via autonoma.

Tale riconoscimento dispone il diritto di farsi accompagnare in cabina da un’altra persona che possa aiutare l’elettore fisicamente impedito nella espressione del suo voto. Il presupposto per il voto assistito è quindi un impedimento di carattere fisico che impedisce la materiale espressione di voto da parte dell’elettore.

Per fisicamente impediti la legge intende elettori: 1. ciechi; 2. amputati delle mani; 3. affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità (al combinato disposto con la Legge n. 17 del 5 febbraio 2003). Se si rientra in uno di questi casi si può quindi scegliere volontariamente un familiare o altro accompagnatore, che può essere un elettore iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano (si veda la Legge n. 17 del 5 febbraio 2003).

Se la disabilità non è evidente, è necessario esibire un apposito certificato rilasciato dalle ASP territorialmente competenti, in maniera tempestiva e gratuita, nel quale deve essere indicato che “l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”.

Peraltro, lo stesso comma 2 del citato art. 29 L. 104/92 stabilisce che “Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15”.

Gli elettori affetti da gravissime infermità o in dipendenza da apparecchiature elettromedicali che ne impediscono l’allontanamento da casa o che sono comunque intrasportabili possono usufruire del voto domiciliare, previa richiesta da inviare al Sindaco. Il riferimento normativo è la Legge 22 del 27 gennaio 2006, poi modificata dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46, che all’articolo 1 comma 1 prevede che «gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore».

Nel caso, infine, di elettori che siano destinati a votare in una sezione nella quale sono presenti barriere architettoniche, questi possono esercitare il diritto di voto in altra sezione dello stesso Comune che risulti, viceversa, accessibile (articolo 1 della L. 15 gennaio 1991, n. 15). Per poter esercitare questa opzione, gli elettori devono esibire, insieme al certificato elettorale, una attestazione medica rilasciata gratuitamente dall’autorità sanitaria, dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

L’osservanza e l’applicazione concreta di queste semplici ma fondamentali regole di civiltà farebbe crescere il rispetto verso tutti i nostri corregionali e la consapevolezza che i calabresi hanno a cuore le sorti di coloro che si trovino in condizioni difficili, ma che non per questo vanno escluse dalla partecipazione popolare.”, scrive nel comunicato stampa, il Garante delle persone con disabilità, Ernesto Siclari.

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