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Rifiuti Reggio, respinti gli appelli di Comune e Tecknoservice

La sentenza del Consiglio di Stato respinge gli appelli presentati dal Comune e Tecknoservice

di Sebastiano Plutino

Nella giornata di ieri, il Consiglio di Stato si è pronunciato sugli appelli proposti dal
Comune di Reggio Calabria e dalla Teknoservice S.r.l. per chiedere la riforma della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di
Reggio Calabria, Sez. I, n. 962 del 29.12.2021 e, con sentenza n. 9204/2022, ha accolto
la gran parte delle tesi difensive svolte dalla Teknoservice, attuale affidataria del
servizio di igiene urbana, la quale dunque potrà continuare a svolgere tale servizio,
fintanto che il Comune non si pronunci espressamente in merito alla equivalenza di
talune caratteristiche di raccolta contenute nel progetto da essa proposto rispetto a
quelle indicate negli atti di gara.
Ma procediamo con ordine.
Con la sentenza appellata, il Tar Calabria aveva ritenuto che il Comune non avesse
adeguatamente motivato in merito alla affidabilità della Teknoservice, con riguardo ad
un paio di vicende occorsele nella esecuzione di altri appalti di igiene urbana.
Lo stesso Tar Calabria, inoltre, aveva ravvisato una difformità del progetto
Teknoservice rispetto ad una particolare prescrizione del disciplinare di gara
riguardante le modalità di raccolta differenziata, stabilendo che per tale difformità la
Teknoservice dovesse essere esclusa, con conseguente affidamento del servizio alla
Ecologia Oggi.
Ebbene, quanto al primo profilo, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza
appellata, ha riconosciuto che la Teknoservice aveva assolto agli obblighi informativi
su di essa incombenti, e che nel contempo “non può ritenersi sussistente un profilo di
illegittimità derivante dall’omessa motivazione del provvedimento di ammissione in
gara della impresa aggiudicataria”.
Infatti, spiega il Consiglio di Stato, “contrariamente a quanto affermato dal Tar, la
stazione appaltante non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni
dell’ammissione, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta
concludentia, ossia con la stessa ammissione alla gara”.
Con la conseguenza che “legittimamente l’Amministrazione ha ritenuto, nella sua
discrezionalità, che le suddette circostanze non fossero ostative o rilevanti ai fini
dell’esclusione e che non vi fosse un particolare onere di motivazione, come sarebbe
stato invece necessario nel caso di esclusione”.
La valutazione di affidabilità svolta dal Comune di Reggio Calabria nei confronti della
Teknoservice è stata, dunque, legittima, e non può più essere messa in discussione.
Quanto al secondo profilo, nel valutare la difformità contestata dalla Ecologia Oggi
(che la stessa Ecologia Oggi aveva sostenuto dovesse portare alla esclusione della
Teknoservice, con tesi accolta dal Tar Calabria, mentre la Teknoservice ne aveva
evidenziato il carattere migliorativo), il Consiglio di Stato ha affermato che se pur si
può “ritenere in astratto l’offerta [della Teknoservice] così come articolata
equivalente e migliorativa rispetto a quella prescritta dalla legge di gara”, tuttavia
l’Amministrazione avrebbe dovuto dare esplicita motivazione in merito agli specifici
punti in cui l’offerta tecnica Teknoservice diverge rispetto a quanto richiesto dalla
disciplina di gara, esplicitando se tali divergenze rappresentano modifiche equivalenti
o finanche migliorative rispetto a quanto richiesto dalla disciplina di gara, la quale –
come riconosciuto dal Consiglio di Stato – consente la inserzione di varianti.
Con la conseguenza che, in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, il
Comune dovrà oggi “procedere ad una rinnovata e motivata valutazione specifica e
puntuale dell’offerta della Teknoservice in punto di equivalenza funzionale (e di
effettiva idoneità al conseguimento dei prefissati obiettivi di raccolta differenziata)
delle modalità di raccolta ivi proposte rispetto alle indicazioni operative” indicate
negli atti di gara, e non limitarsi – come fatto in prima battuta – ad affermare tale
equivalenza tacitamente, con la mera attribuzione di un voto numerico.
Quanto, infine, alle censure svolte dalla Teknoservice nei confronti della stessa
Ecologia Oggi, il Consiglio di Stato ritiene di non doversi esprimere, ma evidenzia che
non è precluso – ed “anzi rientra precisamente nei doveri istituzionali dell’Ente” – che
l’Amministrazione proceda con adeguate verifiche riguardo ai procedimenti penali a
carico dei vertici di Ecologia Oggi, emersi solo all’esito della aggiudicazione e
denunciati dalla Teknoservice in sede d’appello.

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