Lo scorso 25 gennaio, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui Lavilla Antonio era sottoposto, sul ritenuto presupposto che costui non sia da considerare più portatore di alcuna pericolosità sociale, concreta ed attuale.
In accoglimento della prospettazione difensiva addotta dal suo legale di fiducia, l’avvocato Pier Paolo Emanuele, il locale giudice della prevenzione ha ritenuto pertanto di rivalutare i presupposti della misura alla luce del comportamento osservato dal prevenuto per tutto il tempo trascorso a partire dal momento dell’applicazione della medesima.
Peraltro, sebbene la misura di prevenzione risultasse fondata su di una ipotesi di pericolosità qualificata, il Tribunale adito non ha mancato di effettuare un giudizio in chiave di attualità della pericolosità medesima, anche e soprattutto sulla scorta dei concreti indicatori di segno positivo offerti dalla difesa per dimostrare, appunto, la sopravvenuta carenza dei presupposti giustificativi della misura di prevenzione personale.
E così, muovendo della indubbia risalenza nel tempo della condotta antisociale che era stata in precedenza posta alla base dell’applicazione della misura e sottolineando al contempo la totale mancanza di qualsivoglia altra condotta illecita a lui riferibile a partire da quel momento, il giudice della prevenzione ha giudicato favorevolmente gli elementi addotti dalla difesa, evidenziando in particolare la costante e puntuale osservanza da parte del Lavilla di una condotta improntata al rispetto della legge e orientata al reinserimento sociale per tutto il tempo successivo all’inflizione della misura preventiva, incluso quello della sua esecuzione.
In conclusione, aderendo all’istanza di revoca avanzata dall’avvocato Emanuele, il Tribunale ha ritenuto cessata e quindi ad oggi del tutto insussistente qualsiasi manifestazione, concreta ed attuale, di pericolosità sociale, qualificata o non, di Lavilla Antonio.