Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha firmato un’ordinanza con la quale viene istituita la “zona arancione” in 12 comuni della provincia di Reggio (Bagaladi, Bova Marina, Brancaleone, Caulonia, Cosoleto, Gioiosa Ionica, Monasterace, Montebello, Placanica, San Luca, Seminara, Stignano) a causa della diffusione del Covid-19. La zona arancione sarà in vigore dal 17 gennaio 2022 per 8 giorni, ovvero fino al prossimo 26 gennaio 2022.
Nel Comune di Platì, sono prorogate, senza soluzione di continuità, per un periodo di ulteriori 7 giorni e, pertanto, fino a tutto il 23 gennaio 2022 le misure inerenti alla “zona rossa”.
Nel Comune di Rosarno sono prorogate, senza soluzione di continuità, per un periodo di ulteriori 7 giorni e, pertanto, fino a tutto il 23 gennaio 2022, le misure della “zona arancione”.
Nei Comuni di Africo, Feroleto della Chiesa, Mammola, le misure fissate fino al 19 gennaio 2022 della “zona arancione”, sono procrastinate, senza soluzione di continuità, fino a tutto il 23 gennaio 2022. Permangono, salvo diversa disposizione, fino alla data prevista del 19 gennaio 2022 le misure fissate nell’Ordinanza n. 4/2022 per i Comuni di Benestare, Bianco, Cittanova, Gioia Tauro, Marina di Gioiosa Ionica, Palizzi e Roccella Jonica. Cessano la propria efficacia dalle ore 00,01 del 17 gennaio 2022 le misure previste della “zona arancione” dei Comuni di Cinquefrondi, Galatro, Melicucco, Rizziconi, San Roberto, Taurianova e Polistena.
Il testo dell’ordinanza:
[…] Per i motivi di carattere sanitario rappresentati in premessa, che qui si intendono richiamati, ai fini del
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, in relazione a quanto previsto all’art. 1, comma 16, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74), tenuto conto delle misure fissate nel Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021e s.m.i., ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
1. Nel Comune di Platì, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sono prorogate, senza soluzione di
continuità, per un periodo di ulteriori 7 giorni e, pertanto, fino a tutto il 23 gennaio 2022 le misure inerenti
alla c.d. “zona rossa”, secondo quanto previsto al capo V del DPCM 2 marzo 2021, come prorogato da ultimo dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni.
2. Nel Comune di Rosarno della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sono prorogate, senza soluzione di
continuità, per un periodo di ulteriori 7 giorni e, pertanto, fino a tutto il 23 gennaio 2022, le misure già fissate nell’Ordinanza n. 4/2022 inerenti alla c.d. “zona arancione”, secondo quanto previsto al capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto all’art. 9-bis, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 novembre 2021, n. 172 e di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.
3. Nei Comuni di Africo, Feroleto della Chiesa, Mammola della Città Metropolitana di Reggio Calabria, le
misure fissate fino al 19 gennaio 2022 nell’Ordinanza n. 4/2022 inerenti alla c.d. “zona arancione”, sono
procrastinate, senza soluzione di continuità, fino a tutto il 23 gennaio 2022.
4. Nei Comuni di Bagaladi, Bova Marina, Brancaleone, Caulonia, Cosoleto, Gioiosa Ionica, Monasterace,
Montebello, Placanica, San Luca, Seminara, Stignano, nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, si applicano per un periodo di 10 giorni, dal 17 gennaio 2022 e fino a tutto 26 gennaio 2022 le misure inerenti
alla c.d. “zona arancione”, secondo quanto previsto al capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e
integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto all’art. 9-bis, comma 2-bis, come da ultimo
modificato dal decreto-legge 24 novembre 2021, n. 172 e di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre
2021, n. 221;
5. Permangono, salvo diversa disposizione, fino alla data prevista del 19 gennaio 2022 le misure fissate
nell’Ordinanza n. 4/2022 per i Comuni di Benestare, Bianco, Cittanova, Gioia Tauro, Marina di Gioiosa
Ionica, Palizzi e Roccella Jonica.
6. Cessano la propria efficacia dalle ore 00,01 del 17 gennaio 2022 le misure previste nell’Ordinanza n. 4/2022 relativamente ai Comuni di Cinquefrondi, Galatro, Melicucco, Rizziconi, San Roberto, Taurianova e
Polistena.
7. Le misure di cui sopra permangono per la durata fissata, indipendentemente dalla collocazione regionale
eventualmente più favorevole, ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii, in forza dei provvedimenti ministeriali e regionali che dovessero
essere nel frattempo emanati per il restante territorio della Regione Calabria.
8. Si dà atto che, qualora se ne ravvisasse l’urgente e immediata necessità i Sindaci, quali Autorità Sanitarie
Locali nei rispettivi territori, possono procedere all’adozione di ulteriori propri provvedimenti, a tutela della
salute pubblica, in misura utile ad evitare assembramenti e diffusione del contagio.
9. Si dà atto altresì che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ datata 7 dicembre 2020. Alle violazioni delle disposizioni relative all’accesso ai servizi e alle attività di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettere a-bis), e) e g-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.
10.Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la
violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell’articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 10. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro della Salute, al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, al
Prefetto di Reggio Calabria, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, al Sindaco della Città
Metropolitana di Reggio Calabria, ai Sindaci e Commissari dei Comuni interessati dal provvedimento.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.